Dichiarazione di presenza per cittadini stranieri

CONDIVIDI

(dlgs 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni; dpr 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; legge 28 maggio 2007, n. 68; decreto del ministro dell'Interno 26 luglio 2007)

Gli stranieri che hanno intenzione di soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 90 giorni per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio non devono richiedere il permesso di soggiorno, essendo sufficiente la dichiarazione di presenza.

Quelli che provengono da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen devono dichiarare la propria presenza, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, al questore della provincia in cui si trovano sottoscrivendo un specifico modulo oppure, se sono ospiti di strutture alberghiere, si avvalgono della dichiarazione resa dall’albergatore, che ha l’obbligo di segnalare all’autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo.

La copia del modulo con cui lo straniero ha dichiarato la propria presenza è rilasciata all’interessato, in modo che possa attestare l’adempimento dell’obbligo di legge; tale copia deve essere esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Per gli stranieri che, invece, provengono da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, la dichiarazione si intende assolta al momento dell’ingresso in frontiera, ove è apposto il timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio di colui che entra in Italia.

L’inosservanza delle disposizioni previste comporta l’espulsione dello straniero che:

  • ha presentato in ritardo la dichiarazione, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore;
  • pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattenga nel territorio dello Stato oltre il periodo consentito.

Il prefetto adotta il provvedimento di espulsione dopo aver valutato il singolo caso.

Dall’8 agosto 2009 è stato introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (1.94 del 15/7/2009). Pertanto, chi fa ingresso o si trattiene in maniera irregolare nel nostro paese è punibile con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis del decreto legislativo n. 286/98.

Si evidenzia inoltre che il nuovo art. 38-bis del Testo Unico Immigrazione (TUI) prevede che gli studenti delle filiazioni in Italia di Università e Istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri sono esentati dall’obbligo di richiedere un permesso di soggiorno in caso di soggiorni in territorio nazionale non superiori a 150 giorni. In tale circostanza, sarà tuttavia necessario assolvere all’obbligo di rendere dichiarazione di presenza conformemente all’art. 1 comma 2 della Legge n.68/2007.

L’art. 38-bis del TUI prevede altresì che la dichiarazione di presenza debba essere accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato da consegnare in copia alla Questura competente per territorio nei casi in cui la dichiarazione di presenza venga presentata presso quest’ultimo Ufficio ovvero esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza negli altri casi.

Il legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato si obbliga a comunicare entro 48 ore al Questore competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio, anche via posta o via pec, agli indirizzi pubblicati sulle pagine web ufficiali della Polizia di Stato.

Il mancato adempimento dell’obbligo della dichiarazione di presenza di cui all’articolo 38-bis del TUI comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7, c.2-bis, del TUI (pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro).

 

25/10/2014
(modificato il 26/01/2021)
Parole chiave: