Nuova legge per combattere la pedo-pornografia, anche virtuale

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Leggi a tutela dei minori Una nuova legge tutela i bambini dallo sfruttamento sessuale e dalla pedo-pornografia on-line. E' entrata in vigore il 2 marzo 2006 la legge n. 38 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006 contenente: "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet". La legge modifica la precedente normativa in particolare la 269/98, adeguandola ai recenti accordi internazionali e alla decisione quadro europea.

Oltre all'inasprimento delle pene viene ampliata la nozione di pedo-pornografia e del suo ambito. Riguardo alla prostituzione minorile (art.600bis) viene punito chi compie atti sessuali, in cambio di denaro o di altra utilità, con minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, precedentemente l'età era compresa tra i 14 e i 16 anni.
Per quanto riguarda il turismo sessuale è previsto l'obbligo per i tour operator che organizzano i viaggi di inserire, sui cataloghi e sui documenti forniti agli utenti, in modo evidente la dicitura: "la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".

Tra le novità principali della legge c'è l'introduzione della pedo-pornografia virtuale. Le pene e le sanzioni previste (dagli art. 600ter e 600quater del codice penale) per i reati di pedo-pornografia si possono applicare - seppure diminuite di un terzo - anche alle immagini virtuali. Per immagini virtuali si intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse "con tecniche di elaborazione grafica…(omissis) la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

La nuova normativa agevola sempre di più anche l'attività degli inquirenti prevedendo la possibilità di arresto in flagranza di reato per l'acquisto o la cessione di materiale pedo-pornografico anche virtuale. L'arresto è facoltativo e può essere deciso in base alle quantità e alla qualità del materiale reperito.

Tra le pene accessorie, in caso di condanna, un'altra grande novità: l'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici o nelle strutture, pubbliche o private, frequentate prevalentemente da minori.

Una serie di obblighi e responsabilità vengono introdotte, oltre che per gli operatori turistici, anche per i fornitori di servizi in Rete. Questi in particolare hanno l'obbligo di segnalare al "Centro Nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia sulla rete Internet" i soggetti e le imprese che distribuiscono o commerciano materiale pedo-pornografico e a fornire le informazioni sui contratti. Inoltre per impedire l'accesso ai siti segnalati i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare strumenti di filtraggio. La violazione di questo obbligo comporterà una sanzione amministrativa da 50.000 a 250.000 euro.

27/03/2006
(modificato il 19/12/2007)
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