Emersione dei rapporti di lavoro: pubblicato il decreto interministeriale

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Le domande possono essere presentate dal 1 giugno al 15 agosto

Al via dal 1° giugno le procedure per l'emersione dei rapporti di lavoro e il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo previste dall'articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34. È​ possibile presentare le istanze fino al 15 agosto.

Il decreto interministeriale 27 maggio 2020 (Gazzetta Ufficiale Serie generale n.137 del 29 maggio 2020) disciplina le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell'Unione europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo.

È stato adottato in attuazione dell'articolo 103 del d.l. n.34/2020, che ha previsto la possibilità:

- per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020;

- per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.

Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del ministero dell’Interno in base ai soggetti interessati.

Non è previsto un click day: le domande possono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio.

Sono online le risposte alle domande più frequenti (Faq) sul sito del ministero dell'Interno.

I settori interessati

agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Le procedure

Presso lo Sportello unico per l’immigrazione istituito nelle Prefetture: riguarda i datori di lavoro operanti nei settori indicati che presentano istanza in favore di cittadini extracomunitari.
I datori di lavoro devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro. Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere non inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.

I cittadini stranieri devono essere stati foto segnalati prima dell’8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia prima di quella data, come risulta dalla dichiarazione di presenza o da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che, istituzionalmente o per delega, svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative etc..).

Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1 giugno al 15 luglio 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 sull’applicativo accessibile all’indirizzo, https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web.

È disponibile un tutorial che guiderà gli utenti alla compilazione delle istanze.

Successivamente all’invio della domanda sarà generata sul portale dedicato, area personale, la ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione da consegnare in copia al lavoratore.
Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 500,00 per ciascun lavoratore, utilizzando il modello  F24 (REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.
Lo Sportello unico per l'immigrazione, dopo aver verificato l'istanza e acquisiti i pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, convocherà le parti per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di soggiorno. Contestualmente, lo Sportello provvederà all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla Questura tramite gli uffici postali.
I datori di lavoro potranno avvalersi, per la compilazione e l’inoltro delle domande, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dei patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, sulla base dei protocolli d’intesa già sottoscritti.
Al fine di fornire chiarimenti sulle procedure e in risposta ai quesiti più ricorrenti sono, inoltre, in corso di predisposizione le frequency ask questions (FAQ).

Presso le Questure: gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori indicati, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

Gli stranieri potranno presentare la domanda di permesso di soggiorno presso i 5.700 uffici Postali dedicati (sportello amico), inoltrando l’apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato. L’onere del servizio è fissato a 30€.
Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 130,00 a copertura degli oneri per la procedura, utilizzando il modello  F24 (RECT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.

Occorre:
- essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di un’attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine;
- essere presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020;
- comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza.

In considerazione dell’attuale fase di emergenza sanitaria derivata dalla diffusione del contagio da Covid-19, per i primi 8 giorni lavorativi, gli accessi agli uffici postali “sportello amico” per le richieste di permesso di soggiorno sarà possibile rispettando una ripartizione per cognome. Successivamente al 10 giugno il servizio sarà erogato senza alcuna ripartizione alfabetica.

Alla consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso lo sportello di Poste Italiane, allo straniero è rilasciata una ricevuta contenente specifiche di sicurezza che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa nei citati settori di attività.
Contestualmente lo straniero verrà convocato presso la Questura per l’esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro qualora lo straniero, nel termine di sei mesi, abbia ottenuto un contratto di lavoro nei settori produttivi interessati.

Vedi le schede illustrative

Riferimenti normativi

Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro. (GU Serie Generale n.137 del 29-05-2020)

decreto - legge 16 giugno 2020, n.52  (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020)

 

Vincenzo M. Recchiuti

30/05/2020
(modificato il 11/05/2021)