In caso di sanzione: obbligo dei dati del conducente

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Il proprietario del veicolo deve fornire agli organi di polizia - entro 60 giorni dalla notifica - i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione, in caso di mancata contestazione immediata dell'infrazione. Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui una sanzione che, dall'1 gennaio 2009, va da un minimo di 269 euro fino ad un massimo di 537,50 euro (metà del massimo previsto).

Sulla base di motivazioni documentate ed attendibili il proprietario dell'auto ha la possibilità di giustificare la sua impossibilità a conoscere, e dunque a comunicare, i dati del conducente.

In base a quanto previsto dal decreto legge n. 262 - del 3 ottobre 2006 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che modificava l'articolo 126-bis del Codice della strada in alcuni suoi contenuti ritenuti incostituzionali, la Polizia Stradale ha già provveduto alla riattribuzione dei punti sottratti automaticamente dalla patente del proprietario del veicolo, per non aver comunicato le generalità del conducente responsabile dell'infrazione.

Di conseguenza sono stati considerati inefficaci anche i provvedimenti di revisione di patente (ai sensi dell'art.126-bis, comma 6, C.d.S.), adottati a seguito della perdita totale di punteggio, se tra i punti persi ve ne erano di quelli sottratti al titolare della patente solo perché proprietario del veicolo.

27/10/2011
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