Patente a punti

CONDIVIDI

(Art. 126-bis CDS)

Patente a punti

La patente a punti è il meccanismo introdotto in Italia a partire dal 1 luglio 2003 attraverso il quale, ad ogni conducente di un veicolo viene attribuito un punteggio (inizialmente 20 punti) che viene decurtato in caso di infrazioni. All'esaurimento dei punti disponibili per conservare la patente è necessario superare nuovamente l'esame di teoria e l'esame di guida.

Restano le vecchie sanzioni accessorie
Anche dopo l'introduzione della patente a punti, resta pienamente efficace il sistema attuale con la possibilità della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.

Obbigo di comunicazione del conducente
Qualora il conducente non sia stato identificato, l'obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione.

Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui una sanzione che va da un minimo di 284,00 euro fino ad un massimo di 1.133,00 euro (pagamento oltre i 60 giorni 566,50 euro). Non gli verranno però decurtati i punti sul titolo di guida

Sulla base di motivazioni documentate ed attendibili il proprietario dell'auto ha la possibilità di giustificare la sua impossibilità a conoscere, e dunque a comunicare, i dati del conducente.

Il meccanismo della decurtazione dei punti è prevista per i seguenti titoli di guida:

Patente di guida: Conducenti maggiorenni di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e minicar

CQC (compreso KB etc.): autoveicoli nel solo ambito del trasporto professionale (trasporto merci e persone)

"CIGC" (patentino) fino alla conversione in patente AM o di altra categoria.

27/10/2011
(modificato il 15/07/2019)
Parole chiave: