La tabella delle penalità - 5 punti

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Composizione con paletta

Violazioni che comportano la perdita di 5 punti Articolo
Circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione art. 141, comma 8°
Violare gli obblighi relativi alla precedenza art. 145, comma 10°
Mancato rispetto delle regole di sorpasso art. 148, comma15° Con rif. al 3° comma
Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli art. 149, comma 5°, secondo periodo
Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna causando gravi danni a veicoli art. 150, comma 5° con riferimento all'art.149 comma 5°
Condurre un motociclo o una motocarrozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni. art. 171, comma 2°
Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne o mancato uso dei seggiolini per bambini art. 172 comma 8°
Alterare il corretto uso delle cinture. art. 172, comma 9°
Usare cuffie o apparecchi radiotelefoni durante la guida e mancato utilizzo delle lenti se prescritte art. 173, comma 3°
Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo art. 174, comma 5° per tempi di riposo
Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo art. 174, comma 7° terzo periodo per tempi di riposo
Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo art. 178, comma 5° per tempi di riposo
Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo art. 178, comma 7° terzo periodo per tempi di riposo
Circolare con tasso alcolemico accertato superiore a 0 e non superiore a 0,5 gl per conducenti < 21 anni, neo patentati cat. B, per trasporti professionali di persone e di cose, di veicoli > 3,5t, di veicoli con rimorchio con MCPC > 3,5, di autobus, di autoarticolati, di autosnodati Art. 186 bis, comma 2°

Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

20/08/2010
(modificato il 21/08/2010)
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