Online le indicazioni applicative per il trasporto di armi comuni da sparo
Alcuni aspetti connessi al trasporto delle armi comuni da sparo, nel corso del tempo, hanno registrato specifici approfondimenti o hanno originato quesiti nelle varie province italiane.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione generale ha dunque elaborato un atto di indirizzo con il quale fornire i dovuti e necessari chiarimenti ai dubbi interpretativi in materia.
Nello specifico sono stati affrontati tre temi: il regime fiscale applicabile all'avviso di trasporto da parte dei collezionisti; la Questura competente a ricevere l’avviso qualora le armi siano dirette verso una provincia diversa da quella di partenza; la validità di dichiarazioni rilasciate da enti diversi dall’Unione italiana del tiro a segno o dalla Federazione italiana del tiro a volo in caso di trasporto armi effettuata dai titolari di Carta europea residenti in altro Stato dell'U.E
- Regime fiscale applicabile all'avviso di trasporto da parte dei collezionisti
L'avviso di trasporto presentato dal titolare della licenza di collezione di armi comuni da sparo rientra tra gli "atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso" (Parte II dell'Allegato A-Tariffa, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) e, pertanto, "non dovrà essere corredato dalla marca da bollo, in quanto l'atto in parola non rientra tra quelli che devono essere presentati ali 'Agenzia delle Entrate per la registrazione".
L'adempimento dell'avviso di trasporto delle armi detenute in collezione, però, grava anche sul soggetto titolare di licenza di porto d'armi in quanto assolve alla duplice funzione di garantire il generale controllo della movimentazione delle armi sul territorio nazionale e la specifica vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative alla prova di funzionamento e all'intervallo tra una prova e l'altra.
Qualora invece il titolare di porto d’armi debba trasportare armi comuni da sparo (non detenute in collezione) non dovrà presentare alcun avviso, essendo implicita la possibilità di poter trasportare con se l’arma fino ad un limite di 6 pezzi.
- La Questura competente a ricevere l’avviso qualora le armi siano dirette verso una provincia diversa da quella di partenza.
L'utente può effettuare il trasporto sia in andata che in ritorno, presentando l'avviso di trasporto alla Questura di partenza. Quest'ultima provvederà ad effettuare la comunicazione alla Questura di destinazione delle armi e, salvo diverso avviso, ad apporre il visto sul documento di trasporto con riferimento ad entrambe le tratte.
- La validità di dichiarazioni rilasciate da enti diversi dall’Unione italiana del tiro a segno o dalla Federazione italiana del tiro a volo
Qualora i titolari di Carta europea d'arma da fuoco, residenti in altro Stato dell'U.E., interessati all'esercizio di attività sportiva, intendano trasportare o trasferire le armi sul territorio nazionale, dovranno munirsi di una valida dichiarazione rilasciata dall’Unione italiana del tiro a segno o dalla Federazione italiana del tiro a volo o da altre associazioni sportive di tiro riconosciute o affiliate al C.O.N.I..