Equo indennizzo

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CHE COSA E'

Beneficio che viene concesso per la perdita dell'integrità fisica derivante da infermità o lesioni subite a causa del servizio.

Per esplicita disposizione legislativa, il riconoscimento dell'equo indennizzo continuano ad essere disciplinato dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011) nei soli confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all'Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

A CHI SPETTA E COME SI OTTIENE

Al personale della Polizia di Stato che, avendo subito una menomazione dell'integrità fisica per fatti di servizio, presenti all'ufficio di appartenenza domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il termine decadenziale è di 6 mesi dall'evento dannoso o dal giorno in cui l'interessato abbia avuto piena conoscenza dell'infermità. Tale domanda può essere proposta anche dagli eredi entro sei mesi dal decesso. All'istanza devono essere allegati precedenti sanitari, eventuali cartelle cliniche ed altra documentazione utile ad una completa valutazione della patologia e del nesso con il servizio svolto.

Se l'interessato intende conseguire il beneficio dell'Equo Indennizzo, deve richiederlo contestualmente al riconoscimento della dipendenza, o, in alternativa, entro dieci giorni dalla comunicazione della trasmissione della pratica al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, oppure entro sei mesi dalla notifica del decreto di riconoscimento della dipendenza.

PROCEDURA

L'ufficio di appartenenza istruisce la pratica trasmettendo l'intero carteggio alla Commissione Medica Ospedaliera competente. Quest'ultima sottopone l'interessato a visita e redige un processo verbale dal quale debbono risultare: la data di conoscibilità della patologia e la categoria di ascrivibilità.

L'ufficio di appartenenza trasmette il P.V. e tutta la documentazione al Dipartimento di P.S. - Direzione Centrale Per Le Risorse Umane - Servizio Trattamento Pensione e Previdenza, Divisione II e III Via A. Depretis, 45/A- Roma', che, acquisito il parere sulla dipendenza dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, emettono i provvedimenti conclusivi di accoglimento o di diniego.

NORMATIVA

- D.P.R. 10.1.1957, n°3 - D.P.R. 3.5.1957, n°686 - Legge 23.12.1994, n°724 - Legge 23.12.1996, n°662 - D.P.R. 29.10.2001, n. 461.

02/01/2015
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