Totalizzazione

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CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Il dipendente della Polizia di Stato che non ha maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni pensionistiche presso le quali ha versato i contributi, ha la facoltà di cumulare i periodi assicurativi posseduti, non coincidenti, al fine di conseguire la prestazione pensionistica (D.Leg.vo 42/2006).

Con la totalizzazione si possono ottenere le seguenti prestazioni:

· la pensione di vecchiaia; ( con 65 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva)

· la pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età;

· la pensione di inabilità assoluta e permanente e la pensione indiretta ai superstiti.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE:

Non si deve essere titolari di pensione liquidata da uno degli enti presso cui si è iscritti.

E' completamente gratuita.

Gli Enti interessati, ciascuno per la parte di propria competenza, determinano la misura dei trattamenti in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti.

La quota della pensione totalizzata sarà calcolata solo con il sistema contributivo; si potrà continuare ad applicare il calcolo retributivo solo se il dipendente ha raggiunto in un determinato fondo i requisiti minimi per avere diritto a tale criterio di calcolo.

Il dipendente che accetta la ricongiunzione di servizi dopo il 3 marzo 2006 perde il diritto a totalizzare per il periodo per il quale ha richiesto la ricongiunzione.

DECORRENZE:

La facoltà di totalizzazione si applica dal primo gennaio 2006.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del decreto legge n. 78, convertito con modifiche nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, i trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità derivanti dalla totalizzazione, maturati a partire dal primo gennaio 2011, decorrono trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

Per coloro invece che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2010, rimangono in vigore le precedenti disposizioni (decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione).

Restano invariati anche i termini di decorrenza per le pensioni ai superstiti (primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa) e per le pensioni di inabilità (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione).

Il pagamento degli importi liquidati dai singoli enti è sempre effettuato dall'Inps.

NORMATIVA

Legge 23.12.2000, n.388, art.71; Decreto Legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006; Legge n. 247/2007; D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; Circolari INPDAP n. 5 del 25 gennaio 2007 e n. 18 dell'8 ottobre 2010; Nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010

L'art.1, comma 239 della legge n. 228/2012 ha introdotto un nuovo istituto per riunire i periodi di contribuzione non coincidenti di cui l'iscritto è titolare e che risultano accreditati in più gestioni assicurative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42 e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Il nuovo istituto di cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato dai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria pubblica (con esclusione, pertanto, delle Casse privatizzate), ai fini del trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
Al riguardo l'INPS ha diramato la circolare INPS 120 del 6/08/2013.

09/10/2013
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