Riunione e ricongiunzione dei servizi

CONDIVIDI

I dipendenti pubblici, che abbiano prestato, presso la stessa o diverse amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, hanno il diritto di ottenere la riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio

(D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 , articolo 112).

Ricongiunzione dei servizi

E' la facoltà, conferita ai dipendenti pubblici, di ottenere a domanda, la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi che hanno comportato l'iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi, al fine di poter fruire di un unico trattamento pensionistico, comprensivo di tutti i periodi di contribuzione

Condizioni per la facoltà di ricongiunzione

1) Diversi periodi assicurativi posseduti dai dipendenti, semprechè non abbiano già dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla liquidazione della pensione.

2) La ricongiunzione è ammessa quando il dipendente possiede uno o più periodi assicurativi in regime obbligatori diversi da quello di appartenenza al momento della richiesta.

3) Possono chiedere la ricongiunzione i superstiti dei dipendenti aventi diritto a pensione di reversibilità alle medesime condizioni già previste per il dipendente stesso.

4) La ricongiunzione deve riguardare la totalità dei servizi resi precedentemente alla domanda.

LEGGE 7 FEBBRAIO 1979 N.29

Ha conferito ai dipendenti pubblici la facoltà di ottenere a domanda, e a titolo oneroso, la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi che hanno comportato l'iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi al fine di un unico trattamento pensionistico comprensivo di tutti i periodi di contribuzione.

A chi spetta e come si ottiene

Ai dipendenti che si trovano in attività di servizio alla data del 24 febbraio 1979 od assunti successivamente.

Dal 1° ottobre 2005 l'INPDAP ha assunto tutte le competenze in ordine alla definizione delle richieste di prestazioni utili ai fini di pensione (domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° ottobre 2005.

Il dipendente è tenuto ad inviare la domanda all'I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici secondo le modalità indicate nella circolare n. 333/H/N18 ter del 05.12.2012.

Copia della predetta domanda dovrà essere trasmessa alla Prefettura - UTG competente e all'ufficio presso cui presta servizio.

Normativa

Legge 30.4.69, n. 153; D.P.R. 29.12.1973, n.1092, artt. 11, 12, 113, 116; Legge 15.3.73, n. 44; Legge 7.2.1979, n.29; Legge 5.3.90, n. 45; Legge 8.08.95, n. 335;D.L. 19.09.96 , n. 564; D.LT 30.4.1997, n. 184; Art. 12 co. septies e decies del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni con la legge n, 122/2010 in ordine alle modalità di determinazione dell'onere a carico dei lavoratori.

COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

SERVIZI PER I QUALI E' PREVISTA:

1) Servizio prestato nella Polizia di Stato che non ha dato luogo né al trattamento ordinario né a quello privilegiato.

2) Agenti Ausiliari trattenuti di leva ai sensi dell'art. 7 comma 9 L. 121/81, fino al 30.6.94, solo su richiesta di parte e con onere a proprio carico ( art. 52 legge 153/69).

3) Periodi di studio universitario riscattati.

Per i lavoratori di Pubbliche Amministrazioni iscritti a forme obbligatorie di previdenza, cessati dal servizio fino al 31/07/2010 senza aver maturato il diritto a pensione, è prevista la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per il periodo corrispondente di servizio reso. L'importo dei contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione, spettante all'avente diritto. Sono esclusi, per limiti di legge, i contributi figurativi (Legge 2 aprile 1958, n. 322).
L'articolo 12, comma undecies del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010, ha abrogato la legge n.322/1958 per le cessazioni dal servizio intervenute dopo l'entrata in vigore della citata legge, ovvero il 31 luglio 2010.
L'INPDAP, con circolare n. 18 dell'8 ottobre 2010 e Nota Operativa n. 56 del 22/12/2010, ha previsto, per il personale cessato dopo il 31.07.2010 senza il diritto a pensione, l'istituto della "pensione differita" secondo le modalità indicate nella citata circolare.

08/10/2013
Parole chiave: