Trattamento privilegiato ordinario

CONDIVIDI

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Il dipendente collocato a riposo per qualsiasi causa ed affetto da infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio ascrivibili ad una delle categorie della tabella A, annessa alla legge 18/3/1968, n.313 e successive modificazioni.

Durata
· assegno privilegiato: é liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro, rinnovabile, previo accertamento sanitario, per l'assegnazione a vita. (art. 68 T.U. 1092/73 e s.m.i.)
· pensione privilegiata ordinaria:è conferita a vita, nel caso di infermità non suscettibili di miglioramento. (art. 67 T.U. 1092/73 e s.m.i.)

Se invece le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla Tabella B annessa alla legge 18/3/1968, n.313 e successive modificazioni spetta una Indennità Una tantum commisurata ad una o più annualità della pensione di 8° Categoria con un massimo di cinque annualità secondo le modalità di cui all' art. 69 T.U. 1092/73

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE:

Il personale che cessa dal servizio per qualsiasi causa deve inviare la domanda all'I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici secondo le modalità indicate nelle circolari:

n. 333/H/N18 ter del 5 dicembre 2012
n. 333/H/N18 ter del 12 febbraio 2013
n. 333/H/N18 ter del 11 aprile 2013

Copia della predetta istanza deve essere trasmessa al Dipartimento di P.S. - Direzione Centrale Per Le Risorse Umane - Servizio Trattamento Pensione e Previdenza, Via A. Depretis, 45/A- Roma ed all'ufficio di appartenenza.

DECORRENZA:

Dalla data del collocamento a riposo. Qualora l'istanza venga presentata oltre due anni dalla data del collocamento a riposo i pagamenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione. Nell'ipotesi di dispensa per inidoneità fisica la domanda ha mero valore dichiarativo ed il trattamento di pensione privilegiata decorrerà dalla data della cessazione.

COME SI CALCOLA LA PRESTAZIONE:

La misura della pensione di privilegio è stabilita dall'articolo 67 del D.P.R. n. 1092/1973 che prevede un'articolazione di importi determinati in funzione delle varie categorie di ascrivibilità delle infermità o delle lesioni. In particolare, in applicazione del secondo comma, l'importo del trattamento, in caso di infermità o lesioni ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i., è pari all'ammontare della base pensionabile, (100%), mentre nell'ipotesi di infermità o lesioni ascrivibili alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima od ottava categoria della medesima tabella A, è pari rispettivamente al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della base pensionabile.

Nel caso in cui l'iscritto abbia raggiunto l'anzianità minima per il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia la pensione privilegiata viene liquidata nella misura normale aumentata di un decimo solo qualora risulti più favorevole rispetto a quella determinata in corrispondenza della categoria di ascrivibilità delle infermità o lesioni.

COMPETENZA(*):.

(*) Dal 1° ottobre 2005 l'INPDAP è subentrata all'Amministrazione Centrale nella liquidazione dei trattamenti pensionistici.

Nell'ambito del Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza, le pratiche di pensione privilegiata sono trattate dalla Divisione 1^.

Per ulteriori informazioni sull'istituto del trattamento privilegiato vedesi la circolare n. 333/H-N18 ter del 2 agosto 2007 e la Nota Operativa INPDAP n. 27/2007. per ulteriori informazioni su gli assegni accessori spettanti ai titolari di pensioni privilegiate ed equo indennizzo vedesi la Nota Operativa n. 36 del 09/07/2010 dell'INPDAP.

02/01/2015
Parole chiave: