[Domanda n.2048]
Vorrei sapere come è disciplinata la revisione dei ciclomotori e motocicli.
Le disposizioni che fissano la revisione dei autoveicoli sono contenute nell'art. 80 del Codice della Strada e in alcune direttive comunitarie.
Pertanto ciascun mezzo deve essere sottoposto a revisione nel 4° anno dall'immatricolazione (es. immatricolato nel 2003, a revisione nel 2007)
e successivamente ogni 2 anni (nell'esempio, nel 2009, 2011, ecc.). Il D.M. 29.11.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
disposto che anche per i ciclomotori e i motocicli si seguano le stesse regole (unica eccezione per detti mezzi quando siano adibiti a servizi
pubblici di trasporto persone:la cadenza della revisione in tal caso è annuale).
Vedono variata la cadenza della visita di revisione quei veicoli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di
idoneità alla circolazione ai sensi degli artt. 75 o 80 del C.d.s.: il termine biennale infatti decorre per loro dalla data di tale visita e
non dalla data della precedente revisione. Le revisioni devono essere effettuate entro il mese di marzo,giugno, settembre e novembre a seconda che,
rispettivamente, il rilascio del certificato per ciclomotore e la prima immatricolazione del motociclo o dell'autoveicolo sia avvenuta tra il
1° gennaio ed il 31 marzo, tra il 1° aprile e il 30 giugno, tra il 1° luglio ed il 30 settembre e tra il 1° ottobre ed il 31
dicembre. La circolazione con revisione scaduta è punita con la sanzione di € 155,00 ed il ritiro della carta di circolazione nel caso
in cui la violazione sia commessa con motociclo o autoveicolo.