[Domanda n.2042]
Ho smarrito il certificato di proprietà della mia autovettura, gli uffici di polizia mi dicono che per richiedere il duplicato basta una semplice autocertificazione mentre il pubblico registro mi richiede la denuncia di smarrimento. Chi ha ragione?
Dal punto di vista giuridico lo smarrimento come la distruzione accidentale di un documento
pubblico non integra alcuna ipotesi di reato, pertanto il fatto non può essere oggetto di denuncia alla Autorità, se non ai fini
della sua ricerca e per accertare la data a partire dalla quale si integri l'eventuale uso indebito del documento.
Ai fini della richiesta del duplicato del documento di proprietà, la normativa speciale che regola il P.R.A. al comma 1 dell'art. 13 del
D.M. 514/92 prevede che "idonea documentazione deve prodursi al P.R.A. per provare l'indisponibilità del documento di proprietà
quando ne è prescritta la consegna al predetto Ufficio la sottrazione, la distruzione o lo smarrimento sono attestati dalla denunzia resa
alla competente autorità di pubblica sicurezza". Le disposizioni del D.M. 514/92 sono state successivamente ribadite dal Dipartimento della
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha affermato l'obbligatorietà della denuncia di smarrimento del
certificato di proprietà del veicolo. Pertanto, ai fini dello svolgimento della pratica al P.R.A., in caso di sottrazione, distruzione o
smarrimento del certificato di proprietà del veicolo, è obbligatoria la presentazione della denuncia sporta ai competenti organi di
pubblica sicurezza, oppure la produzione di una dichiarazione sostitutiva di aver reso denuncia ai medesimi organi
[Domanda n.2043]
Che cosa succede se ad un controllo stradale il conducente non esibisce il contrassegno assicurativo?
Se al momento del controllo su strada il conducente non esibisce certificato e contrassegno assicurativo e non sorgano fondati sospetti che il veicolo circoli privo di assicurazione, sono applicate due sanzioni:quella prevista dall'art.180 del codice della strada, perchè il conducente non è in grado di esibire il certificato di assicurazione, e quella prevista dall'art.181 del codice della strada che impone l'esposizione del contrassegno di assicurazione. Gli agenti accertatori invitano formalmente il conducente a portare in visione i documenti in corso di validità al momento del controllo, entro 30 giorni presso un ufficio di polizia. Se dai documenti esibiti in visione emerge che al momento del controllo il veicolo non era coperto da assicurazione (ad es. perchè il contratto è stato disdetto, oppure il pagamento del premio è avvenuto dopo il termine di 15 giorni dalla scadenza), viene contestato al trasgressore la violazione dell'art.193 del codice della strada per aver fatto circolare il veicolo senza copertura assicurativa. Non si procede in questo caso al sequestro perchè il veicolo è assicurato. Se, viceversa, il conducente non esibisce alcun documento, egli viene sanzionato ai sensi dell'art.180, comma 8 del codice della strada. Se viene accertato che è ancora privo di assicurazione ed ancora circolante il veicolo viene sequestrato.
[Domanda n.2044] Vorrei sapere quali documenti devo portare con me in originale quando sono alla guida per evitare di incorrere in sanzioni.
[Domanda n.2050]
Ho smarrito il libretto del ciclomotore e vorrei conoscere l'iter da seguire per ottenere il duplicato.
In caso di smarrimento, furto o deterioramento del certificato di idoneità dovrà esserne richiesto il duplicato da parte dell'interessato ad un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile. Tale duplicato, in caso di smarrimento o furto, viene rilasciato a seguito di accertamento tecnico del ciclomotore, onde rilevarne i dati identificativi essenziali. I duplicati per deterioramento, invece, non necessitano della visita e prova del ciclomotore. La procedura di rilascio del duplicato del certificato di idoneità tecnica è la seguente: domanda sull'apposito modello da presentare allo sportello dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, attestazione dei versamenti richiesti, ricevuta della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza o autocertificazione. E' ammissibile la circolazione portando al seguito la denuncia di smarrimento, furto o deterioramento nonché la richiesta di duplicato.