[Domanda n.1810] Vorrei alcune informazioni sulla possibilità per gli appartenenti alla Polizia di Stato di fruire del cosiddetto "anno sabbatico".
L'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n.53, prevede, al primo comma, che "i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno 5
anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per
congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa". Il secondo
comma del medesimo articolo 5 chiarisce che "per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo,
al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative
diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro". L'art. 20 dell'accordo sindacale di cui al D.P.R. 164/02 (esplicato con
circolare n. 333.A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003 della Direzione Centrale per le Risorse Umane), ha poi stabilito che competenti alla concessione del
congedo per la formazione sono i Direttori delle Direzioni Interregionali, mentre per il personale in servizio presso gli uffici del Dipartimento
della P.S. è competente il Direttore Centrale per le Risorse Umane. L'aliquota del personale che può essere autorizzato alla fruizione
di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva del personale in servizio negli uffici aventi sede nell'area
territoriale di competenza delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato. Medesima aliquota è riservata al personale che presta
servizio presso il Dipartimento della P.S. L'interessato dovrà presentare apposita istanza almeno 30 giorni prima dell'inizio della fruizione
del congedo che, per comprovate ed improrogabili esigenze di servizio, può essere differito, con provvedimento motivato, per una sola volta e
per un periodo non superiore a 30 giorni. La concessione del beneficio trova comunque un limite oggettivo nella necessità che sia assicurata
la piena funzionalità organizzativa, amministrativa ed operativa di ciascun ufficio o reparto ove il richiedente è in forza e,
pertanto, laddove detta circostanza non possa essere garantita, la richiesta di congedo per la formazione dovrà essere rigettata con un
provvedimento motivato. Il provvedimento di differimento e quello di diniego del congedo per la formazione dovranno essere adottati dal medesimo
Organo competente alla concessione. In forza dell'art. 5, terzo comma, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, durante il periodo di congedo per la
formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Pertanto il personale autorizzato alla fruizione del
predetto congedo è collocato in aspettativa senza assegni, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Il periodo fruito non è
computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
[Domanda n.1816] Vorrei sapere se spetti il recupero riposo ad un dipendente che, in regime di "settimana corta", si ammali il giorno in cui dovrebbe fruire del riposo settimanale.
Con circolare 333.A/9801.B.210 del 9.3.1990 della Direzione Centrale del Personale (ora per le Risorse Umane) è stato espressamente chiarito
che il riposo settimanale resta assorbito dal congedo straordinario o dall'aspettativa per motivi di salute, e pertanto il dipendente che si ammali
nel giorno del riposo settimanale non ha diritto al recupero.
[Domanda n.1817] Sono un agente effettivo. Sono previsti benefici per chi voglia intraprendere gli studi universitari?
In base all'art. 37, secondo comma, del D.P.R. n. 3/1957, viene concesso un giorno di congedo straordinario in occasione della giornata in cui si
sostiene un esame. L'art. 78 del D.P.R. 782/1985 ha previsto, inoltre, la possibilità di fruire di complessive 150 ore annuali finalizzate al
conseguimento del titolo di studio di scuola superiore o universitario, nonché alla partecipazione a corsi di specializzazione
post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate ovvero a corsi organizzati dagli Enti Pubblici territoriali
finalizzati anch'essi al conseguimento di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Le 150 ore
vengono detratte dal normale orario di servizio in relazione alle esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo
ufficio. La richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L'interessato dovrà dimostrare,
attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca
in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo. Infine, l'art. 22
del D.P.R. 164/2002 ha previsto che, per la preparazione degli esami universitari e postuniversitari, sempre nell'ambito delle 150 ore, possano
essere concessi i quattro giorni immediatamente precedenti agli esami sostenuti.
[Domanda n.1823] Mi sono sposato con rito civile,senza aver chiesto i 15 giorni di congedo matrimoniale.La prossima estate mi sposerò in chiesa e vorrei sapere se posso richiedere ore i 15 giorni di congedo.
La circolare n. 333-A/ 9807.F.4 del 30 marzo 1999, della Direzione Centrale del Personale (ora per le Risorse Umane), concernente le "assenze del
personale della Polizia di Stato - Decentramento delle competenze a provvedere" nel ribadire il principio stabilito dall'art. 37 del D.P.R. 3/1957 in
base al quale il congedo in parola è subordinato alla celebrazione del matrimonio valido agli effetti civili, precisa, altresì, che lo
stesso, pur rappresentando il criterio generale di riferimento, non deve, tuttavia essere inteso rigidamente. La suddetta circolare prevede, infatti,
la possibilità che i dipendenti per situazioni del tutto eccezionali, possano fruire del congedo straordinario in esame in una fase temporale
posteriore allo svolgimento del rito civile, sempre che detta esigenza venga rappresentata con un congruo anticipo rispetto alla celebrazione dello
stesso, fornendo motivazione idonea a giustificare le ragioni del differimento.