[Domanda n.1809] Sono un Agente della Polizia di Stato, volevo sapere se per un appartenente alla Polizia di Stato è possibile iscriversi all'Albo dei Periti Industriali.
L'art. 50 del D.P.R. 24.4.1982, n.335 vieta espressamente agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato l'esercizio di attività
professionali commerciali, industriali, nonchè l'assunzione d'impieghi pubblici e privati e l'accettazione di incarichi in società
costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. Ciò premesso si precisa che il Consiglio di Stato con parere
n.2009/1993, nel riaffermare l'incompatibilità tra appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato ed esercizio di attività professionali,
ha ritenuto che la suddetta incompatibilità non precluda agli interessati la possibilità di iscrizione ai relativi Albi, sempre che il
particolare ordinamento che disciplina l'Albo Professionale in questione non preveda specifiche ipotesi di incompatibilità con lo status di
pubblico dipendente. Resta fermo, comunque, che a seguito dell'iscrizione all'Albo, ove ammissibile, gli interessati non potranno in alcun modo
fornire prestazioni professionali.
[Domanda n.1826] Un dipendente della P.S. può svolgere un'altra attività occasionale?
L'art. 50 del D.P.R. 24.4.1982, n. 335 vieta espressamente agli appartenenti alla Polizia di Stato l'esercizio di attività professionali,
commerciali e industriali, l'assunzione di impieghi pubblici e privati nonché l'accettazione di cariche in società costituite a scopo
di lucro, fatti salvi i casi espressamente previsti da disposizioni speciali. Con tale disposizione è stato escluso l'esercizio di
attività caratterizzate da continuità e prevalenza, e pertanto incompatibili con gli obblighi di fedeltà, diligenza e
puntualità propri del rapporto di pubblico impiego. Al di fuori di tali fattispecie, in relazione allo status speciale derivante dalle
funzioni svolte dal personale in parola, vanno analogamente escluse le attività in contrasto con gli obblighi e i doveri istituzionali, oppure
riferibili a settori coincidenti con quelli demandati per legge alla Polizia di Stato. Per le altre attività, considerate astrattamente
compatibili alla luce dei suesposti criteri di valutazione, è prescritta l'autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo
30.3.2001, n.165, al fine di verificarne la conciliabilità in concreto con il tipo di lavoro e l'orario di servizio del dipendente, nel senso
che non deve essere arrecato alcun pregiudizio al corretto espletamento dei compiti che è chiamato a svolgere. L'elemento
dell'onerosità non costituisce invece presupposto che faccia escludere automaticamente la concessione dell'autorizzazione
dell'Amministrazione, non essendoci in tal senso alcuna preclusione legislativa. Al contrario è possibile dedurre dal contesto normativo la
possibilità per il dipendente pubblico di svolgere una attività lavorativa remunerata, in conformità alla legge sull'anagrafe
delle prestazioni, che prevede un sistema di rilevazione degli incarichi gratuiti ed onerosi assunti dai medesimi.
[Domanda n.1932] Un operatore della Polizia di Stato può partecipare come figurante ad uno spettacolo televisivo?
In merito alla sua richiesta di partecipare a rappresentazioni di vario genere attinenti al mondo dello spettacolo, per quanto attiene ai profili
giuridico-istituzionali del problema, che ineriscono allo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, si rappresenta
quanto segue. In ordine alla disciplina dell'incompatibilità giova segnalare che l'art. 50 del D.P.R. 24.4.1982, n. 335 vieta espressamente
agli appartenenti alla Polizia di Stato l'esercizio di attività professionali, commerciali e industriali, l'assunzione di impieghi pubblici e
privati nonché l'accettazione di cariche in società costituite a scopo di lucro, fatti salvi i casi espressamente previsti da
disposizioni speciali. Con tale disposizione è stato escluso l'esercizio di attività caratterizzate da continuità e prevalenza,
e pertanto incompatibili con gli obblighi di fedeltà, diligenza e puntualità propri del rapporto di pubblico impiego. Al di fuori di
tali fattispecie, in relazione allo status di appartenente all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza,vanno escluse le attività in contrasto
con gli obblighi e i doveri istituzionali, e quelle riferibili a settori coincidenti con quelli demandati per legge alla Polizia di Stato. Per le
altre attività, considerate astrattamente compatibili alla luce dei suesposti criteri di valutazione, è prescritta l'autorizzazione
dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo 30.3.2001, n.165, al fine di verificarne la conciliabilità in concreto con il tipo di
lavoro e l'orario di servizio del dipendente, nel senso che non deve essere arrecato alcun pregiudizio al corretto espletamento dei compiti che
è chiamato a svolgere. L'elemento dell'onerosità non costituisce invece presupposto che faccia esludere automaticamente la concessione
dell'autorizzazione dell'Amministrazione, non essendoci in tal senso alcuna previsione legislativa. Al contrario è possibile dedurre dal
contesto normativo la possibilità per il dipendente pubblico di svolgere una attività lavorativa remunerata, in conformità alla
legge sull'anagrafe delle prestazioni che prevede un sistema di rilevazione degli incarichi onerosi assunti dai medesimi. Si richiama al riguardo,
l'attenzione circa gli adempimenti previsti dall'art. 53 del decreto legislativo 30.03.01 n. 165 nonché le disposizioni impartite da questa
Amministrazione con le circolari n. 333.A/9803.D.1 rispettivamente del 22.6.1998, 16.2.2004, 16.2.2005 e 16.11.2005, in ordine alla compilazione
della scheda di rilevazione degli incarichi. Si segnala in ultimo, che tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato è tenuto, anche
libero dal servizio, a mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni a norma dell'art. 13 comma 2, del D.P.R. n.
782/1985.