La richiesta di protezione internazionale

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La normativa concernente la protezione internazionale è attualmente contenuta in una pluralità di fonti normative, a valenza sia interna che internazionale e comunitaria, che si integrano per disciplinare l’istituto nei suoi plurimi aspetti. Si rassegnano di seguito le principali:

  • Decreto-legge del 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge con modificazioni (Legge 1 dicembre 2018, n. 132);
  • Decreto legislativo 22 dicembre 2017, numero 220;
  • Decreto Legge 17 febbraio 2017, numero 13, convertito in legge 13 aprile 2017, numero 46;
  • Decreto Legislativo 18 agosto 2015, numero 142;
  • Decreto del Presidente della Repubblica del 12 Settembre 2015 numero 21;
  • Decreto Legislativo 28 Gennaio 2008 numero 25, cosiddetto decreto procedure, e successive modifiche, adottato in attuazione della Direttiva Europea numero 2004/83/CE;
  • Decreto legislativo numero 251 del 19 Novembre 2007, cosiddetto decreto qualifiche, adottato in attuazione della Direttiva europea numero 2005/85/CE;
  • Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 numero 286, Testo Unico dell’Immigrazione;
  • Regolamento UE numero 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2013, cosiddetto Eurodac;
  • Regolamento Dublino III - Regolamento UE numero 604 del 2013;
  • Regolamento CE numero 2725/2000 dell’11 dicembre 2000;
  • Convenzione di Ginevra del 28 Luglio 1951.

La richiesta di protezione internazionale, può essere presentata dal cittadino straniero presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera all’atto dell’ingresso nel Territorio nazionale o presso l’Ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

Dopo il fotosegnalamento, la Questura provvede ad inviare la domanda alla Commissione Territoriale competente, che rappresenta l'unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento dello status, e rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta asilo in attesa della definizione del procedimento.

Per completare la richiesta è comunque necessario presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura una copia del passaporto, se posseduto ed ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta.

Al richiedente la protezione internazionale è rilasciato, dalle Questure, un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata, dalle Questure, contestualmente alla verbalizzazione della domanda, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno per asilo. Il permesso di soggiorno per asilo ha validità quinquennale ed è rinnovabile.

Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità quinquennale ai sensi del Decreto Legislativo numero 18 del 2014 che ha modificato l’articolo 23 del Decreto Legislativo numero 251 del 2007, rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.

Per consentire i viaggi al di fuori del Territorio nazionale, la competente Questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.

Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la Questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato.

Il rilascio dei documenti citati è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.

Per avere maggiori informazioni relative alla protezione internazionale ed al diritto d’asilo è consultabile il sito istituzionale del Ministero dell’Interno all’indirizzo http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale

Le recenti novità normative (d-l n. 113/2018 conv. con l. 132/2018) ) incidendo sulla disciplina della protezione internazionale e dell’immigrazione, sono intervenute, tra l’altro, con la soppressione della tipologia di soggiorno per “motivi umanitari” e con la contestuale introduzione di casi speciali di permesso di soggiorno che assicurano, comunque, forme particolari di protezione contro l’espulsione dal territorio nazionale, in situazione di carattere eccezionale in cui si trova uno straniero.

Nel dettaglio, le novelle normative hanno introdotto nuove tipologie di permessi di soggiorno denominati per cure mediche, per calamità naturale nonché per atti di particolare valore civile.

I nuovi testi normativi in parola modificando l’articolo 32, comma 3, d.lgs n. 25/2008, hanno altresì eliminato la possibilità, per le Commissioni territoriali competenti a decidere sulla richiesta di protezione internazionale, di valutare, al termine del medesimo procedimento, la sussistenza dei “gravi motivi di carattere umanitario”, facendo salva però la possibilità delle Commissioni territoriali di valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti del principio del non refoulement. In tali circostanze la Commissione Territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno perprotezione speciale”, biennale, rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale e che consente di svolgere attività lavorativa ma non è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L’istituto della protezione speciale è di esclusiva valutazione delle Commissioni per l’Asilo, non vi è la possibilità per l’interessato di presentare domanda di protezione speciale direttamente al Questore. Per espressa precisazione di legge, il titolo in parola non è rilasciabile qualora possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga, ed è rinnovabile solo previo parere delle competenti commissioni territoriali.

E’ stata, a proposito, prevista anche una disciplina transitoria che fa salvi i diritti acquisiti prima delle citate novelle normative.

Si possono consultare, sul tema, le specifiche circolari

 

(circolare del 18/10/2018 e del 14/12/2018 relativa al decreto Legge nr. 113 del 4/10/2018)

 

 

22/06/2018
(modificato il 15/01/2024)
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