I matrimoni precoci e forzati

CONDIVIDI

I matrimoni precoci e forzati

La “Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani” del Senato della Repubblica, nel maggio 2020, ha pubblicato un resoconto del lavoro svolto in materia di matrimoni precoci e forzati.

Il dossier, dopo una definizione di “matrimonio forzato” e “matrimonio precoce”, fornisce un esame del fenomeno e del quadro normativo in Italia, in materia civile e penale.

Secondo l'articolo 37 della Convenzione di Istanbul, la definizione di “matrimonio forzato” è fondata su due elementi: l’atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio; il fatto di attirare intenzionalmente con l’inganno un adulto o un bambino sul territorio di uno Stato Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Per “matrimonio precoce” si intende l'unione, formalizzata o meno, nella quale uno dei due nubendi, o considerati tali, sia di età inferiore ai 18 anni di età. Si tratta di unioni che non sempre sono state formalizzate e che non necessariamente hanno effetti giuridici. Sono però percepite come veri e propri matrimoni dalle famiglie e dal contesto sociale nel quale vengono in essere.

Il 30 luglio 2019, a conclusione dei lavori, la Commissione ha approvato una Risoluzione, trasmessa al presidente del Senato e ai ministri per i Rapporti con il Parlamento, della Giustizia e dell'Istruzione, con la quale è stato chiesto al Governo un impegno per la prevenzione, attraverso:

  • la formazione degli operatori delle istituzioni che operano sul territorio allo scopo di prevenire un matrimonio precoce e forzato: in primo luogo i docenti, le Forze dell'ordine, la magistratura;
  • la formazione delle famiglie realizzata attraverso la scuola e la rete dell'assistenza sociale sul territorio affinché si rendano conto degli effetti negativi dei matrimoni forzati sulla vita delle bambine;
  • l'assistenza alle vittime e, attraverso opportuni percorsi scolastici e di formazione, l'inserimento delle potenziali vittime nel mondo del lavoro per dar loro la possibilità di avere una reale autonomia economica;
  • l'istituzione di un Osservatorio nazionale che, mettendo insieme le competenze di diversi ministeri, da un lato consenta di monitorare, analizzare e contrastare questo fenomeno; dall'altro consenta di adottare misure di contrasto rispetto a coloro che organizzano i viaggi finalizzati ai matrimoni forzati e precoci.

Sotto i profili di rilevanza penale del fenomeno - dei “matrimoni forzati” e dei “matrimoni precoci” - oltre alla fattispecie introdotta con l’art. 7 della legge 69/2019, vanno tenute in considerazione altre tipologie di delitto, richiamate nel lavoro della Commissione, quali gli atti sessuali con minorenne, la sottrazione di minore, il sequestro di persona, la tratta di esseri umani, la violenza privata.

La prima operazione della Polizia di Stato, condotta all’indomani dell’introduzione del delitto ex art. 558-bis c.p., è esemplificativa.

Il 21 settembre 2019, la Squadra mobile di Pisa, a conclusione di attività di indagine, ha arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, un cittadino bosniaco di 46 anni, per calunnia, maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, costrizione o induzione al matrimonio (Artt. 81, 368, 572, 605, 558-bis c.p.), nei confronti delle 2 figlie, di 20 e 22 anni. Le indagini venivano avviate dopo che lo stesso cittadino bosniaco aveva denunciato il rapimento delle figlie. Emergeva, invece, che le ragazze erano fuggite dal campo nomadi, dove il padre le teneva segregate, in un contesto di soprusi e violenze, per costringerle a sposare gli uomini che lui stesso aveva scelto per loro.

Se, da un lato, diverse possono essere le fattispecie che definiscono penalmente il fenomeno, d’altro canto, da un esame degli episodi riguardanti le segnalazioni per il reato di cui all’art. 558 bis c.p., emerge che non sempre i fatti sono riconducibili all’alveo dei cd. “reati culturalmente orientati o motivati”, vale a dire quei reati che maturano in particolari contesti culturali, etnici o religiosi.

Alcuni episodi appaiono legati all’intenzione, da parte della persona segnalata all’Autorità giudiziaria, di acquisire il titolo di soggiorno nel territorio dello Stato, altri sembrano, invece, maturati in contesti di sopruso e violenza.

Al fine di facilitare l’emersione del fenomeno e di dotare di adeguati strumenti informativi le figure professionali (sanitarie, assistenti sociali, mediatori culturali) che accolgono  le immigrate provenienti dai Paesi a rischio di Mgf e matrimoni forzati e che svolgono la propria attività nei Centri di accoglienza, nel dicembre 2017 sono state pubblicate, dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, le “Linee guida per il riconoscimento precoce delle vittime di mutilazioni genitali femminili o altre pratiche dannose”.

 

Approfondimenti

Relazione della commissione diritti umani

Sito del Dipartimento Pari Opportunità

 

 

English version

Version française

08/03/2022