Le vittime vulnerabili
La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, costituisce una vera e propria “Carta dei diritti delle vittime”.
Nelle considerazioni preliminari della Direttiva "Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere".
Con il Decreto Legislativo n. 212/2015 l’Italia ha ratificato la Direttiva, delineando un nuovo statuto per la vittima del reato.
Il nuovo articolo 90-bis del codice di procedura penale dispone che alla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, vengano fornite, in una lingua comprensibile, informazioni relative alle modalità di presentazione delle denunce o querele, alla facoltà di ricevere indicazioni sullo stato del procedimento e sulle possibilità di definizione dello stesso, alla facoltà di accedere al patrocinio a spese dello Stato, alle misure di protezione che possono essere disposte in suo favore, alle modalità di rimborso delle spese sostenute, all’esistenza sul territorio di strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza, case rifugio, ed altro.
Al fine di assicurare la sicurezza della persona offesa, è stato disposto, con il neo articolo 90-ter del codice di procedura penale, che nei procedimenti relativi a delitti commessi con violenza alle persone, sia data immediata comunicazione - se la persona ne abbia fatto richiesta - dei provvedimenti di scarcerazione o cessazione di misura di sicurezza detentiva ovvero dell’evasione dell’imputato o del condannato nonché della sottrazione dell’internato all’esecuzione di misura di sicurezza detentiva.
Laddove la persona offesa sia di nazionalità straniera, il nuovo articolo 143-bis del codice di procedura penale stabilisce il diritto alla nomina di un interprete e alla traduzione di atti. Anche nella fase di proposizione della denuncia-querela la parte "ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta”, secondo l’art. 107-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Con il nuovo articolo 90-quater del codice di procedura penale sono stati introdotti parametri per verificare la "condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa", dalla quale discendono i meccanismi di tutela previsti all’interno del processo, così ottemperando alle indicazioni della Direttiva europea. La condizione di vulnerabilità è desunta, secondo l’articolo 90-quater "oltre che dall’età e dallo stato di infermità o deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede". Inoltre, occorre valutare "se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, alla tratta di esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato".
In presenza di persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità verranno adottate, conseguentemente, le specifiche misure previste dal Codice.
(modificato il 02/04/2022)