Archivio prescrizioni anticovid ante cessazione stato di emergenza

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INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE AI SENSI DELL’ART. 4-TER DECRETO-LEGGE 1° APRILE 2021, N. 44,

INTRODOTTO DAL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 172

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PRESCRIZIONI PER I CANDIDATI VINCITORI DI CONCORSI PUBBLICI

 

Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, ha introdotto l’art. 4-ter nel testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

 

Per l’effetto, a decorrere dal 15 dicembre 2021, è esteso al Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

 

Tale obbligo include anche gli allievi e/o i frequentatori dei corsi di formazione della Polizia di Stato, poiché l’attività formativa comprende periodi di applicazione e tirocini operativi presso Reparti o Uffici dell’Amministrazione (giusto quanto previsto dal punto 4 della circolare DAGEP 333AGG Prot. n. 21554 del 10 dicembre 2021).

 

Ciò premesso, i vincitori del concorso che non l’avessero già fatto, sono invitati ad aderire alla campagna vaccinale. La mancata adesione comporterà la sospensione dalla frequenza del corso sino alla regolarizzazione dell’obbligo vaccinale, nei limiti comunque delle assenze massime previste dai rispettivi regolamenti.

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PRESCRIZIONI TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER L' ACCESSO AI RUOLI E ALLE QUALIFICHE DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, VOLTE A PREVENIRE POSSIBILI FENOMENI DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.

 

  1. Ai sensi dell’art. 9-bis del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), introdotto dal decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, si comunica che, a decorrere dal 6 agosto 2021, i concorrenti convocati a ciascuna prova/accertamento concorsuale, per essere ammessi nella sede di svolgimento, dovranno esibire, a pena di esclusione, la certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate), rilasciata dal Ministero della Salute.
  2. Con l’occasione si ribadisce la necessità di  osservare la moderazione vocale,  da intendersi tanto quale limitazione dell’uso e del tono della voce, quanto della concitazione espressiva (per diminuire il  c.d. effetto  droplet)
  3. Rimangono confermate le ulteriori misure di prevenzione già adottate con il decreto interministeriale 6 luglio 2020, recante “Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19.
  4. Si rammenta che - ai sensi dell’articolo 259, comma 4 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - il candidato impossibilitato a partecipare a  una  o  più  fasi  della procedura concorsuale,  a  seguito  delle misure di  contenimento  del  COVID-19,  potrà essere rinviato, previa presentazione di apposita istanza da far pervenire all’indirizzo PEC dipps.333con@pecps.interno.ita sostenere le prove nell’ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure.
  5. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Roma, 2 novembre 2021

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Prescrizioni tecniche da osservare per la tutela della salute dei candidati

Sulla G.U. del 17 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 luglio 2020, recante le prescrizioni tecniche da osservare - Allegato A - allo scopo di garantire la tutela della salute dei candidati, nell’ambito delle procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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15/06/2022
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