Ispettore Tecnico

CONDIVIDI

 

Si accede tramite concorso pubblico, per titoli ed esami. Il bando viene pubblicato sul Portale unico del reclutamento disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

REQUISITI

  • Cittadinanza italiana;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • qualità di condotta di cui all’art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53; La valutazione comprende l’accertamento dell’attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;
  • idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica.

TITOLO Dl STUDIO

Specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, magistrale o specialistica, tutti attinenti all’esercizio dell’attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre.

LIMITE DI ETÀ

Aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 28° anno di età, alla data di scadenza del bando, fatta salva l'elevazione dei limiti di età, prevista dalla vigente normativa.

CONDIZIONI OSTATIVE

Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che sono stati per motivi diversi dall’inidoneità psicofisica espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego prevista dall’articolo 32-quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., o che hanno assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

Non sono, altresì, ammessi a partecipare ai concorsi coloro che:

  1. sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
  2. sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall’impiego ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l’irrogazione della stessa sanzione;
  3. in analogia al disposto dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; resta ferma la previsione contenuta nell’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

PROFILI PROFESSIONALI:

  • settore polizia scientifica: chimico-biologico, elettronico-informatico, balistico;
  • settore telematica;
  • settore motorizzazione;
  • settore equipaggiamento;
  • settore accasermamento;
  • settore psicologia;
  • settore servizio sanitario: infermiere, prevenzione sui luoghi di lavoro, riabilitazione motoria, neurofisiopatologia, radiologia medica, audiometria, ottica, laboratorio analisi;
  • sicurezza cibernetica;
  • settore supporto logistico-amministrativo.

MODALITÀ Dl SELEZIONE - FASI CONCORSUALI

PROVA PRESELETTIVA

Viene effettuata se il numero delle domande di partecipazione al concorso è superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque , non inferiore a tremila, limitatamente ai profili professionali per i quali il numero delle domande di partecipazione è superiore a dieci volte il numero dei relativi posti messi a concorso.

Il test preselettivo è articolato in quesiti con risposta a scelta multipla concernenti l’accertamento della conoscenza delle discipline indicate, per ciascun settore e profilo professionale, ove previsto, nella Tabella 3.

ACCERTAMENTI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI

I candidati che superano la prova preselettiva sono sottoposti a:

  • Accertamenti psico-fisici (esame clinico, valutazione psichica, accertamenti strumentali e di laboratorio);
  • Accertamenti attitudinali (accertamento dell’attitudine del candidato al servizio di polizia attraverso batterie di test collettivi e individuali e un colloquio);

PROVE D'ESAME

Il concorso è articolato in una prova scritta ed in una prova orale.

Le materie oggetto delle prove d’esame sono stabilite nel bando di concorso.

PROVA SCRITTA 

Stesura di un elaborato vertente sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre le materie della prova scritta, comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e, per i candidati ai concorsi per l’accesso a settori diversi da quello della telematica, dell’informatica.

  • L’accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, dall’inglese all’italiano, senza l’ausilio del dizionario, e in una conversazione.
  • L’accertamento della conoscenza dell’informatica, per l’accesso ai settori di cui sopra, è diretto a verificare la preparazione nell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi di supporto all’attività d’ufficio.

TITOLI VALUTABILI

La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d’esame e gli accertamenti di efficienza fisica e di idoneità psico-fisica ed attitudinale.

Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono:

A) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

  1. diploma di laurea conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2. Il diploma di laurea deve essere ulteriore rispetto a quello:

1.1) richiesto dalla legge per l’accesso al settore di psicologia e al settore del servizio sanitario;

1.2) propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2;

  1. laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un’istituzione universitaria statale o

                      riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;

  1. diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un’istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, fino a punti 1,5;
  2. dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2,5;
  3. abilitazione all’insegnamento o all’esercizio di professioni, fino a punti 1;
  4. conoscenza di una o più lingue straniere, diversa dall’inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fino a punti 1;
  5. conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1.

B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

  1. pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 3.
  2. attività di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 5.

 

CORSO Dl FORMAZIONE

Il corso, della durata non inferiore a due anni, persegue obiettivi didattici indirizzati all’esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici. Esso è preordinato all’acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle specifiche lauree triennali individuate con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 25 -bis , comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nonché ad assicurare la formazione tecnico-professionale degli allievi vice ispettori tecnici per l’assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso.

  • Al termine del predetto corso gli allievi vice ispettori tecnici che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione e ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati vice ispettori tecnici in prova conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Essi sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell’articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

I vincitori del concorso per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione della durata di sei mesi, quali allievi vice ispettori tecnici, che persegue obiettivi didattici indirizzati all’esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.

  • Al termine del predetto corso, gli allievi vice ispettori tecnici che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione ed ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.
18/01/2013
(modificato il 18/03/2024)
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