Stranieri già soggiornanti regolarmente in Italia

CONDIVIDI
  • Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero.
  • Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale consente lo svolgimento di lavoro autonomo previa acquisizione del titolo abilitativo previsto dalla normativa, unitamente agli altri requisiti, per lo svolgimento della attività professionale svolta.
  • Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lo svolgimento di lavoro subordinato previo inserimento nell'elenco anagrafico o previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro, se il rapporto di lavoro è in corso.
  • Il permesso di soggiorno per famiglia, per motivi umanitari, per integrazione minore consente lo svolgimento del lavoro subordinato ed autonomo.
  • Con il rinnovo del permesso di soggiorno è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta
  • Il permesso di soggiorno per studio o formazione consente lo svolgimento di attività lavorativa subordinata per un tempo non superiore a 20 ore settimanali
  • Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito, prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nell'ambito delle quote previste dal decreto flussi di ingresso.
  • Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in quello di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, purché lo straniero titolare di un precedente permesso di soggiorno per lavoro stagionale sia rientrato regolarmente nel paese di provenienza alla scadenza dello stesso, e abbia ottenuto una quota nell'ambito del decreto flussi.
17/11/2007
(modificato il 19/12/2007)
Parole chiave: