Denuncia di detenzione e di cessione di armi e munizioni

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La denuncia deve essere presentata nei seguenti casi:

  • quando si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o per eredità;
  • quando si cedono armi e cartucce a terzi;
  • per variazione del luogo di detenzione delle armi e delle cartucce.

Anche chi eredita un'arma deve chiedere l'autorizzazione.

Armi

L'arma detenuta deve essere immediatamente denunciata alla Questura o al Commissariato di zona, oppure in Questura o alla stazione Carabinieri competente per territorio. Il modulo (pdf 60 KB ) per la denuncia è disponibile anche presso gli stessi Uffici.
E' possibile detenere fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 12 armi sportive e un numero illimitato di fucili da caccia. Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia l'autorizzazione.
Per avere la possibilità di detenere un numero maggiore di armi, occorre la licenza di collezione rilasciata dal Questore. Questa permette di detenere una quantità illimitata di armi di cui, però, non è possibile avere il munizionamento. Inoltre, non è comunque possibile detenere più di un esemplare per ogni modello di arma.

Munizioni

La denuncia delle munizioni è sempre obbligatoria:

  • per le cartucce per pistola o rivoltella, la cui detenzione non può comunque essere superiore ai 200 pezzi;
  • per le munizioni per fucile da caccia aventi caricamento diverso dai pallini.

Per le cartucce caricate a pallini la denuncia non è obbligatoria fino ad un massimo di 1000 pezzi. L'obbligo di denuncia scatta quando il loro numero eccede i 1000 con un limite massimo di detenzione fissato in 1500 pezzi.

03/07/2014
(modificato il 03/07/2020)
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