A seguito dell'emanazione del D.M. 6 ottobre 2009, emanato in attuazione dell'art.3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, nr.94.", concernente la
regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi
aperti al pubblico si è reso necessaria fornire delle indicazioni al fine di portare a comportamenti operativi diversificati sul territorio
nazionale.
Nella suddetta direttiva del 17.11.2010 viene esplicitamente definitivo l'ambito operativo che prevede: "Dalla lettura congiunta degli artt.1 e 4
del D.M. 6 ottobre 2009 si evince che le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano alle attività di spettacolo in luogo aperto
al pubblico (ad es. concerti musicali negli impianti sportivi, parchi di divertimento), nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (ad es. discoteche, cinema, teatri), e nei locali che svolgono anche in maniera
occasionale attività d'intrattenimento e spettacolo. Devono ritenersi, invece, essenzialmente esclusi dall'ambito di applicazione del
provvedimento i pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività d'intrattenimento e/o di spettacolo.
Da ciò discende che una letterale applicazione del citato art.4 alle attività teatrali e cinematografiche comporterebbe il
coinvolgimento del personale di sala (c.d. "maschere"), con la conseguente sottoposizione ai controlli ed alle verifiche previste dal D.M. di un
numero elevato di persone senza, peraltro, apprezzabili benefici per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Questo Dipartimento della Pubblica Sicurezza ritiene che non sia ammissibile, lo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata, svolta in forma autonoma. Infatti, come noto, la vigente legislazione prevede per l'attività delle guardie giurate unicamente due fattispecie ed in entrambe le guardie operano quali lavoratori dipendenti: a) attività direttamente alle dipendenze dei proprietari dei beni, in quanto da essi "destinate" a tale servizio (art. 133 T.U.L.P.S.) e dove tale destinazione chiaramente implica la soggezione al potere direttivo ed organizzativo di un datore di lavoro, cioè un vincolo di subordinazione per cui l'attività si svolge sotto la diretta responsabilità dello stesso; b) attività alle dipendenze degli istituti di vigilanza privata (art.134 T.U.L.P.S.), ai titolari dei quali è fatto obbligo dalla legge di richiedere la nomina delle guardie e di restituire i relativi decreti alla fine del rapporto di lavoro (artt.257 e 259 Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.). Ề quindi evidente come non esista la previsione che la licenza possa essere richiesta direttamente dall'aspirante guardia giurata. Analogamente la disciplina dei RR.dd.ll. 1952/ 935 e 2144/1936 appare in linea con il quadro testé delineato allorché, nel prevedere il controllo del Questore sul servizio delle guardie giurate, fa riferimento a "coloro che le impiegano" (relativamente alla fattispecie prevista dall'art.133 T.U.L.P.S.) e al "rapporto di impiego fra Guardie e titolari della licenza di polizia" (relativamente alla fattispecie prevista dall'art.134 T.U.L.P.S.). Nel sistema normativo non v'è spazio, quindi, per la prestazione del servizio da parte di singole guardie come lavoro autonomo: la possibilità di esercizio dell'attività di vigilanza per conto terzi, e perciò con diretta assunzione delle responsabilità connesse all'espletamento del servizio, è ammessa dalla legge solo per gli istituti di vigilanza privata, i quali devono dimostrare, tra l'altro, la capacità tecnica ai servizi da esercitare (art.136 T.U.L.P.S.).
Il D.M. n.153 del 4.8.2008, all'art. 257 bis, stabilisce i requisiti per l'ottenimento della licenza ex art. 134 TULPS per le attività di
investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto di private. In particolare, al comma 4° dell'art. 257, è stato previsto
che con Decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la commissione consultiva centrale per le attività di
cui all'art. 134 TULPS, sono determinati, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all'art.136 TULPS sentite le regioni,
i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della
licenza. Considerato che il Decreto attuativo non è ancora stato emanato, si ritiene che eventuali percorsi formativi seguiti dall'aspirante
investigatore privato, possono concorrere nella valutazione del requisito della capacità tecnica.
Giova osservare che la capacità tecnica non si concreta in una mera idoneità da parte del soggetto interessato a reperire
informazioni - quali potrebbero raccogliersi da pubblici registri o archivi - e neppure coincide con la capacità di saper valutare
tecnicamente l'ammontare di un danno derivante da un incidente, ma si concreta nella capacità di svolgere "indagini", nel rispetto della
legislazione vigente e nei limiti propri di un'attività svolta senza porre in essere azioni che comportino l'esercizio di pubblici poteri,
riservate agli organi di polizia ed alla magistratura inquirente, e, nondimeno, in grado di soddisfare le esigenze del cliente secondo l'incarico
ricevuto.
Il D.M. 6 ottobre 2009 prevede che i gestori delle attività di intrattenimento e di spettacoli in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti, possono essere svolte o direttamente dai gestori delle attività o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e per entrambi i casi il titolare dovrà chiedere l'ampliamento delle attività autorizzate con le procedure individuale dall'art. 257 ter del Regolamento di esecuzione al TULPS (Regio Decreto Legge 635/1940).
Il mancato rinnovo della licenza di porto d'armi non fa venir meno il diritto di continuare a detenere le armi regolarmente denunciate ai sensi dell'art. 38 del TULPS.
La Polizia di Stato, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, ha realizzato un servizio specifico, all'interno del Commissariato di P.S. online, all'indirizzo: http://www.commissariatodips.it/stanze.php?strparent=10 .Tramite questa pagina si potranno effettuare: 1)Segnalazioni; cioè segnalare siti che effettuano spam, phishing e pedopornografia; 2)Denunce di reato telematico e Informazioni di carattere generale in materia informatica. Cordiali saluti.
Con la circolare n. 559/C.3159-10100(1), del 14 febbraio 1998, il Ministero dell'Interno ha stabilito che qualsiasi licenza di porto d'armi
costituisce idoneo titolo per l'acquisto, la detenzione ed il trasporto di qualsiasi genere di arma comune da sparo, mentre il solo porto delle
stesse è strettamente connesso alla natura della licenza posseduta.
Pertanto, con la sua licenza è autorizzato al trasporto delle armi diverse dal fucile ad anima liscia, senza limitazioni di orario o
tragitto.
Tuttavia, rientra nelle facoltà dell'Autorità di P.S. chiamata a rilasciare la licenza, apporre apposite prescrizioni che ne limitino
la portata, qualora ravvisi tale necessità in relazione alla situazione provinciale della sicurezza pubblica
Per espressa previsione del D.M. 362/2001, la vendita delle armi a modesta capacità offensiva può avvenire solo presso le
armerie.
Per avviare la sua attività, quindi, dovrà presentare apposita istanza in bollo al Questore per ottenere la licenza di cui all'art.
31 del T.U.L.P.S. .
In sede di accertamento della capacità tecnica del richiedente da parte della Commissione Tecnica Provinciale e di verifica
dell'idoneità dei locali destinati all'attività commerciale da parte della competente Questura, anche in relazione al parere in tal
senso espresso dal Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno, si potrebbero, tenendo conto della particolare richiesta, modulare
adeguatamente le procedure di accertamento, verificando le conoscenze tecniche solo nello specifico settore e richiedendo, ad esempio, garanzie di
sicurezza dei locali inferiori rispetto allo standard previsto per una "normale" armeria.
Il Questore dovrebbe, poi, rilasciare una licenza con prescrizione ex art. 9 TULPS che limiti il titolare alla sola vendita di armi "libere".
Le norme che attualmente disciplinano l'importazione definitiva di armi comuni (art. 31 del TULPS ed art. 12 della legge 110/75) prevedono, come unica condizione, che le armi da importare siano già iscritte nel Catalogo Nazionale delle Armi comuni da sparo.
A tale scopo, quindi, nell'istanza dovrà sicuramente essere indicata la marca, il modello ed il calibro, con relativo numero di catalogo nazionale, delle armi che si intendono importare.
Non è necessario conoscere preventivamente il numero di matricola delle armi che verranno introdotte, perché tale indicazione non ha nessuna rilevanza ai fini della sicurezza pubblica cui la licenza sottende.
Ai fini della tracciabilità delle armi, i numeri di matricola dovranno, invece, essere indicati su tutti gli atti relativi alla effettiva introduzione delle armi sul territorio, quale, ad esempio, l'avviso di trasporto dalla dogana di ingresso al BNP o al deposito.
Non esiste più alcun divieto dal 1993 circa l'uso di calzature di tipo aperto (ciabatte, zoccoli, infradito) durante la guida di un veicolo nè è vietato guidare a piedi nudi. Il conducente deve autodisciplinarsi nella scelta dell'abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un'efficace azione di guida con i piedi (accelerazione, frenata, uso della frizione).