Il rilascio del permesso di soggiorno

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Il permesso di soggiorno consente agli stranieri e agli apolidi presenti sul territorio dello Stato di soggiornare in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato di tempo per chiedere il permesso di soggiorno che deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinate ipotesi, anche tramite gli uffici postali abilitati.

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Questura in cui abita lo straniero, previo accertamento della sua identità personale, e contiene oltre ai dati anagrafici e l'immagine del volto anche le impronte digitali del titolare. Ha caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare e di falsificabilità del titolo.

Il permesso di soggiorno elettronico è stato adottato a decorrere dall' 11 dicembre 2006 ed è stato attribuito all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato il compito di produrre e attivare il documento, previa acquisizione dei dati relativi all'identificazione del richiedente da parte delle Questure.

Il documento consiste in una smart card, resistente all'usura (a tal fine i dati stampati sono protetti da una sottile pellicola trasparente, che viene applicata su entrambi i lati in fase di produzione) e riporta:

  • le generalità del titolare;
  • la foto del titolare;
  • il numero del documento;
  • la tipologia del documento;
  • la data di emissione e di validità dello stesso;
  • e generalità dei figli;
  • il codice fiscale;
  • il motivo del soggiorno.

Al figlio minore è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico individuale  ( circolare relativa all'allegato minori).

Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico avviene, in media, in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:

  • il modulo di richiesta;
  • il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
  • una fotocopia del documento stesso;
  • 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
  • la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
  • il versamento di un contributo come più avanti specificato.

Lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.

Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno è tenuto a stipulare con lo Stato italiano un accordo di integrazione, con il quale si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Vi sono casi di esclusione dalla stipula dell'accordo in questione (es.: vittime di violenza, minori non accompagnati, etc).

Nell'attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero può svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad un'eventuale comunicazione, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio di tale permesso. La comunicazione deve essere notificata non solo all'interessato, ma anche al datore di lavoro.

La procedura vale anche nell'ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno, a condizione che il permesso rientri tra quelli che consentono di svolgere attività lavorativa.

Periodo di validità.  La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:

In casi specifici, è prevista una diversa durata (circolare relativa ai lavoratori intra - societari prot. 12722 e circolare prot. 19465 del 16.06.2017).

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno. (dichiarazione di presenza)

Il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

 (consulta procedura relativa al rimborso ordinario)

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 5 maggio 2017, è stato determinato che il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto, ammonti a:

  1. curo 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
  2. euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  3. euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27 sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Non è mai richiesto il versamento del contributo quando:

  • il cittadino straniero regolarmente presente sul territorio nazionale è di età inferiore ai 18 anni
  • il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato per asilo, per richiesta asilo, per protezione umanitaria, per protezione sussidiaria;
  • lo straniero o l'apolide sono minori;
  • l'ingresso è per ricevere cure mediche; la stessa esenzione si applica anche agli eventuali accompagnatori;
  • è richiesto il duplicato, l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

 

 

 

 

 

24/06/2014
(modificato il 05/01/2024)