L'ingresso in Italia

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Lo straniero o l'apolide, proveniente dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen, può entrare in Italia qualora:

  • si presenti presso un valico di frontiera
  • sia in possesso di un passaporto o di un documento di viaggio equipollente, riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere;
  • sia titolare, nei casi previsti, di un visto d’ingresso valido;
  • esibisca documentazione in grado di giustificare lo scopo e le condizioni del viaggio;
  • dimostri la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, tranne che per i soggiorni per motivi di lavoro o familiari, anche per il ritorno nel Paese di provenienza;
  • non sia segnalato ai fini della non ammissione nello Spazio Schengen;
  • non sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
  • non risulti condannato, anche a seguito di patteggiamento, per i reati previsti dall’articolo 380, commi I e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale nonché dell’articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dell’articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  • non risulti aver già soggiornato sul territorio Schengen, nel medesimo semestre, per un periodo massimo complessivo di 90 giorni (tale ipotesi si rileva solo nelle ipotesi di ingresso di breve durata);
  • siano decaduti gli effetti di una precedente espulsione, avendo ottenuto la speciale autorizzazione del ministro dell’Interno a rientrare in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso ovvero la revoca dello stesso da parte della prefettura competente.

Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.

Lo straniero o l’apolide che non soddisfa le condizioni di cui sopra, è respinto alla frontiera, anche in presenza di regolare visto d’ingresso. Il provvedimento è attuato dalle Autorità di Frontiera.

Gli stranieri che vengono in Italia per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno ma rendere la dichiarazione di presenza. L’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è assolto dallo straniero o dall’apolide quando:

  • entrando nel territorio dello Stato attraverso il valico di frontiera, proveniente da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, sul documento di viaggio è apposta l’impronta del timbro uniforme Schengen;
  • qualora proveniente da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen, si presenti entro otto giorni dall’ingresso in Italia presso la questura della provincia in cui si trova, per sottoscrivere il prescritto modulo;
  • o, in alternativa, qualora dimori in una struttura alberghiera, può firmare l’apposita scheda per alloggiati. Una copia del modello redatto è rilasciata allo straniero per attestare che ha adempiuto all’obbligo di legge; tale copia va esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Dall’8 agosto 2009 è stato introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (1.94 del 15/7/2009). Pertanto, chi fa ingresso o si trattiene in maniera irregolare nel nostro paese è punibile con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis del decreto legislativo n. 286/98.

L’inosservanza delle disposizioni previste comporta l’espulsione dello straniero che:

  • ha presentato in ritardo la dichiarazione, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore;
  • pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattenga nel territorio dello Stato oltre il periodo consentito.

Il prefetto adotta il provvedimento di espulsione dopo aver valutato il singolo caso.

Si evidenzia inoltre che il nuovo art. 38-bis del Testo Unico Immigrazione (TUI) prevede che gli studenti delle filiazioni in Italia di Università e Istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri sono esentati dall’obbligo di richiedere un permesso di soggiorno in caso di soggiorni in territorio nazionale non superiori a 150 giorni. In tale circostanza, sarà tuttavia necessario assolvere all’obbligo di rendere dichiarazione di presenza conformemente all’art. 1 comma 2 della Legge n.68/2007.

L’art. 38-bis del TUI prevede altresì che la dichiarazione di presenza debba essere accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato da consegnare in copia alla Questura competente per territorio nei casi in cui la dichiarazione di presenza venga presentata presso quest’ultimo Ufficio ovvero esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza negli altri casi.

Il legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato si obbliga a comunicare entro 48 ore al Questore competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio, anche via posta o via pec, agli indirizzi pubblicati sulle pagine web ufficiali della Polizia di Stato.

Il mancato adempimento dell’obbligo della dichiarazione di presenza di cui all’articolo 38-bis del TUI comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7, c.2-bis, del TUI (pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro).

 

30/09/2013
(modificato il 26/01/2021)
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