Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. (Carta di soggiorno per cittadini stranieri)

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Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito nel gennaio 2007 la carta di soggiorno per cittadini stranieri.

Lo straniero può chiedere al questore del luogo ove ha la residenza il rilascio, per sé e per i propri familiari, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo purché siano documentati i requisiti richiesti.

Con questo tipo di permesso di soggiorno è conferito lo specifico status all’interessato.

Tale titolo di soggiorno può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni. La pregressa permanenza quinquennale in Italia è, infatti, un requisito indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Deve essere inoltre dimostrata la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e che il cittadino straniero non sia pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

I periodi di soggiorno trascorsi dal richiedente con lo status giuridico di diplomatico o equiparato ovvero con un permesso di soggiorno di breve durata non vanno computati ai fini del calcolo del possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno valido.

Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di 5 anni di possesso, da parte sua, di un permesso di soggiorno e sono incluse nel computo dello stesso, a condizione che siano inferiori a 6 mesi consecutivi e non superino complessivamente 10 mesi nel quinquennio, salvo che tale interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio o presso i Patronati.

Dal 9 dicembre 2010 è in funzione il sistema informatico di gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Indicazioni al riguardo sono disponibili sul sito del Ministero dell'Interno al seguente link:  https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/test-conoscenza-lingua-italiana 

Alla domanda è necessario allegare:

  • copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
  • copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo
  • dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
  • certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
  • un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
  • copie delle buste paga relative all’anno in corso;
  • documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
  • bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€30,46)
  • contrassegno telematico da €16,00

Il costo della raccomadata è di € 30,00.

 

Il permesso di soggiorno UE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

La richiesta può essere presentata anche per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico.

La legge 23 dicembre 2021 n. 238 ha modificato l’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

In particolare, è stato previsto che il termine di validità per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia di dieci anni per i cittadini stranieri maggiorenni e di cinque anni per i minorenni. Tale titolo costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il nuovo titolo è concesso a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell’aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. 

Anche a seguito delle predette novità normative, lo status di soggiornante di lungo periodo continua ad avere il carattere permanente, perciò nel corso dell’istruttoria non sarà richiesto di attualizzare i requisiti già valutati per il rilascio, fatta salva la valutazione della pericolosità dell’interessato.

Nel caso di esibizione del vecchio titolo nel corso dei controlli di polizia, anche in frontiera, la persona è invitata ad adempiere alle fasi di aggiornamento del documento in parola, ai sensi della vigente normativa.

Per ottenere il permesso UE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:

  • avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
  • avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero;
  • il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana; il giorno 9 dicembre 2010 è entrato in vigore, infatti, il Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 4 giugno 2010, recante le "Modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana".

 Lo stesso decreto ha attribuito alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo le competenze relative alla ricezione delle richieste di svolgimento del test, alla convocazione dello straniero presso le sedi individuate ed alla acquisizione dell'esito ai fini della comunicazione alla Questura. Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha predisposto un sistema informatico, di supporto alle Prefetture, che consente di ricevere le richieste degli stranieri, di organizzare lo svolgimento del test e di acquisirne gli esiti. Tali attività sono dettagliatamente descritte dalla circolare n. 7589, diramata dal medesimo Dipartimento, il 16 novembre 2010.

Sono esclusi dall'obbligo di sostenere il test, i figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge.

 

Non è necessario effettuare il test della lingua italiana, qualora lo straniero sia in possesso di:

 

  1. attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società Dante Alighieri;

 

  1. titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);

 

  1. riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;

 

  1. attestazione che l'ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell'art. 27, co. 1 lett. a), c), d), q) del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni;

 

  1. certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap".

 

 

Con Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo è stato esteso, nel rispetto dei predetti requisiti, anche ai beneficiari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) e ai loro familiari. A tal riguardo, non è

richiesta la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza. Nei casi di minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con  figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di Enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito nella misura del 15% del relativo importo, per la determinazione del quale è necessario fare riferimento all'importo annuo dell' assegno sociale, secondo i criteri generali fissati dall'art. 29, comma 2, lettera b del Testo Unico Immigrazione. Ulteriore agevolazione opera rispetto all'esclusione del test di lingua italiana, facilitazione che non trova applicazione per i familiari, per i quali vige la regola generale.

Il calcolo del periodo pregresso di soggiorno quinquennale è effettuale a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, in base alla quale lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria è stato riconosciuto.

 

Con il permesso di soggiorno UE è possibile:

 

  • entrare in Italia senza visto;
  • circolare liberamente nel territorio dello Spazio Schengen per 90 giorni, per turismo;
  • svolgere un'attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino italiano o vieta allo straniero;
  • soggiornare, anche per motivi di lavoro, in un altro Stato Schengen, anche per un periodo superiore ai 90 giorni, nel rispetto comunque della norma in vigore nell'altro Paese membro;
  • usufruire, sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero nel territorio nazionale, delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto;
  • partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa
  • usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;

 

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:

  • esercitare un'attività economica come lavoratore regolare;
  • frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
  • soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell'importo minimo previsto per l'esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo del soggiorno. In questo caso lo straniero titolare ottiene un permesso di soggiorno rinnovabile alla scadenza, mentre ai familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia

 

Divieti e Revoche

 

  Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno UE nei seguenti casi:

  • per motivi di studio o formazione professionale e ricerca scientifica;
  • per soggiorni a titolo di protezione temporanea o nei casi speciali di permesso di soggiorno introdotti dal Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito in Legge n.132/2018;
  • per possesso di un permesso di soggiorno di breve durata;
  • ai diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale

 

Il permesso di soggiorno UE è revocato:

  • se acquisito fraudolentemente;
  • in caso di espulsione;
  • quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
  • in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi;
  • in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea;
  • in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.

 

01/07/2014
(modificato il 15/01/2024)
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