Accesso Civico

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Il riordino della disciplina in materia di trasparenza operato con le modifiche apportate al decreto legislativo n.33/2013 dal decreto legislativo n. 97 del 2016 (cosiddetto Foia-Freedom of Information Act) ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l’introduzione - accanto all’accesso civico già regolato dall’articolo 5 d.lgs. 33/2013 - del diritto all'accesso civico generalizzato.

Le due attuali tipologie di accesso civico hanno finalità e modalità di esercizio differenti. L’esercizio di entrambi i diritti deve avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza del ministero dell’Interno.

1) Diritto di accesso civico semplice

(articolo 5, comma 1, d. lgs. N.33/2013, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016)

Riguarda documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.  Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione di atti o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte dell’amministrazione.

  • Come si esercita

Il diritto si esercita inviando per via telematica una richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alla casella di posta elettronica certificata responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it. Ai fini dell’invio, è necessario utilizzare il modulo (.doc, 38 KB)  predisposto (modello AC). La richiesta è gratuita, e non deve essere motivata.

2) Diritto di accesso civico generalizzato

(articolo 5, comma 2, d. lgs. n.33/2013, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016)

Riguarda dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013. Anche in questo caso, la legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il/i dato/i, documento/i, informazione/i: sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (vedi Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n.33/2013).

Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

  • Come si esercita

Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo (.doc, 48 KB) predisposto (modello ACG), senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza o all’ufficio periferico della Polizia di Stato competenti per via telematica (sia e-mail ordinaria che posta elettronica certificata-PEC), per posta ordinaria o consegnato a mano.

Lo stesso modulo può essere trasmesso, nelle stesse modalità anche al seguente contatto:

Dipartimento della pubblica sicurezza - Segreteria del Dipartimento

  • Indirizzo: Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma
  • PEC: dipps001.0120@pecps.interno.it

Rimane ferma, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n.241/1990 e successive modifiche. E’ riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell’ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Linee guida ANAC

26/09/2014
(modificato il 20/12/2023)
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