Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

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Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
 
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza pubblica gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Pubblica gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
 
La pubblicazione comprende necessariamente, ai fini del comma 3 dell'articolo 26 D.lgs. n.33/2013:
 
  • il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
  • l'importo del vantaggio economico corrisposto;
  • la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
  • l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
  • la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
  • il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
I dati vengono pubblicati in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
16/01/2014
(modificato il 21/11/2022)
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