Licenza in materia di oggetti preziosi

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Devono essere in possesso di questa licenza coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi.

Si precisa, inoltre, che tale licenza è obbligatoria per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

Sono metalli preziosi il platino, il palladio, l'oro, l'argento (Dlgs 251/1999 e DPR 150/2002).

Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).

La competenza al rilascio della licenza è del Questore, al quale occorre presentare il modulo (a destra nella colonna dei documenti), corredato della relativa documentazione:

  • copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa
  • dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione
  • dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesta la propria qualità di commesso viaggiatore o piazzista ovvero dichiara di essere iscritto nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.
  • dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando,altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società.
  • dichiarazione ddi consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11,12 e 131 del T.U.L.P.S.
  • dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività.

La licenza ha durata permanente ed è valida per tutti gli esercizi di vendita (c.d "succursali") appartanenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse (vedi scheda esplicativa nella colonna documenti).

04/02/2015
(modificato il 28/07/2020)
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