Con l'entrata in vigore, dal 14
aprile 2006, del Decreto Legislativo 13 marzo 2006 n. 150, è stato modificato l'art. 172 del Codice della Strada: "Uso delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini".
In generale è possibile riassumere i cambiamenti introdotti dalla nuova norma applicando questa semplice regola: ogni volta che si occupa un posto a sedere su un veicolo dotato di cinture di sicurezza, è obbligatorio per tutti, conducente e passeggeri, utilizzarle e nel caso di trasporto di bambini di adottare i sistemi di ritenuta idonei (seggiolini o adattatori).
La nuova stesura dell'articolo ha introdotto importanti novità riguardanti l'utilizzo di questi sistemi di ritenzione sia per il conducente che per i passeggeri.
I dispositivi utilizzabili sono di due tipi: seggiolini e adattatori.
Dovrebbero essere usati fin dai primi giorni di vita, seguendo attentamente le istruzioni riportate nel manuale e la scelta deve essere fatta in base al peso del bimbo.
Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall'articolo 172 del codice della strada, (modificato dal decreto legislativo n.150 del 13 aprile 2006), dalla normativa europea e con una circolare attuativa (pdf 527 kb) del ministero dell'interno. I dispositivi di ritenuta sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento di 36 chili di peso: fino a 18 kg si possono usare solo i seggiolini, oltre questo peso si possono utilizzare anche gli adattatori.
Quest'ultimi sono dei piccoli sedili che, sollevando il bambino, permettono di usare le cinture di sicurezza dell'auto che però vanno passate sotto le alette poste ai lati, in senso longitudinale al torace.
Vi ricordiamo inoltre che:
17-11-2007