Centro di permanenza temporanea

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La presenza sul territorio dello Stato italiano è consentita allo straniero che sia in regola con le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno.

Lo straniero sottrattosi ai controlli di frontiera, irregolare o rimasto in Italia senza averne il diritto, è considerato clandestino e deve essere respinto o espulso. Quando non è possibile eseguire immediatamente l'allontanamento dall'Italia, la persona può essere trattenuta in un Centro di permanenza temporanea e assistenza.

Il Centro, vigilato dalle forze di polizia per impedire ogni allontanamento non autorizzato, è sotto la responsabilità della Prefettura - Ufficio Territoriale per il Governo ed è gestito dalla Croce Rossa Italiana.

La permanenza in tale Centro è disposta dal Questore che, entro 48 ore dalla notifica dell'atto di espulsione, deve trasmettere il provvedimento al giudice di pace per la convalida.

Il giudice, sentito l'interessato, e con la partecipazione del difensore, adotta il provvedimento nelle 48 ore successive con decreto motivato. In caso di convalida lo straniero può essere trattenuto per un periodo complessivo massimo di 60 giorni; in caso di mancata convalida lo straniero deve lasciare il Centro.

Contro l'espulsione è possibile, entro 60 giorni dalla notifica, impugnare il provvedimento davanti al giudice di pace. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente ed essere presentato anche tramite la rappresentanza consolare italiana del Paese di appartenenza dello straniero.

In sede di ricorso lo straniero può avvalersi dell'assistenza di un avvocato o usufruire di assistenza legale gratuita qualora sia sprovvisto di un difensore di fiducia.

17/11/2007
(modificato il 19/12/2007)
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