[Domanda n.1602] Ho saputo che attualmente è possibile effettuare la comunicazione delle persone alloggiate direttamente alla Questura della propria provincia
tramite e-mail. Vorrei qualche informazione in merito.
In relazione a quanto richiesto, si comunica che il Comitato Tecnico per l'informatizzazione delle procedure di lavoro e della raccolta di dati e
informazioni degli Uffici centrali e periferici della Polizia di Stato ha rappresentato quanto segue: "Il Centro Elettronico Nazionale di Napoli sta
procedendo alla realizzazione di un sistema informativo automatizzato che prevede la ricezione, mediante tecnologia Web, delle schedine alloggiati. A
tal proposito, si informa che sarà la Questura territorialmente competente che, per la Provincia, provvederà ad abilitare all'utilizzo
del sistema gli albergatori, fornendo loro, a seguito di specifica richiesta di usufruire del servizio, singola e riservata abilitazione per accedere
al sistema. Al primo ingresso in rete dell'esercizio ricettivo, la Questura competente provvederà a rilasciare al titolare di detta
abilitazione una chiave privata asimmetrica per la firma digitale delle proprie trasmissioni. La trasmissione dei dati potrà avvenire
inoltrando un file di schedine, secondo specifiche tecniche che saranno rese pubbliche agli albergatori, oppure inserendo i dati di ciascuna presenza
di alloggio in una maschera a video. Gli albergatori, una volta effettuato un singolo inoltro o l'invio di un file di dati, otterranno in cambio
ricevuta del numero delle segnalazioni inoltrate. Infine, per quanto riguarda i tempi di attuazione di tale progetto, il CEN di Napoli ha informato
che, allo stato attuale, è stato ultimato il progetto "Schedario Alloggiati" e che la suddetta procedura è in fase di sperimentazione
presso alcune Questure. Non appena tale fase sarà completata il software in argomento sarà reso disponibile per tutte le Questure."
[Domanda n.1605] Quanto tempo devono essere conservate le schede presso le strutture ricettive?
La disciplina concernente le modalità di comunicazione, all'Autorità di Pubblica Sicurezza, delle persone alloggiate in strutture
ricettive è prevista dall'art.109 del T.UL.P.S., come sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n.135 recante "Riforma della
legislazione nazionale del turismo" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale n.92 del 20 aprile 2001. La formulazione attuale della norma
non prevede più l'obbligo della conservazione della scheda presso la struttura ricettiva, obbligo peraltro già cessato, per espressa
previsione della previgente formulazione dell'art. 109 T.U.L.P.S., a far data dal 30 giugno 1996.