Come noto, l'Italia rilascia da tempo gli ETD (Emergency Travel Document) a favore dei cittadini comunitari che abbiano smarrito oppure abbiano subito il furto del proprio documento di viaggio nel territorio di Paesi in cui lo Stato membro d'origine non dispone di rappresentanza diplomatica o consolare permanente (Decisione 96/409/PESC).
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di prima categoria provvederanno al rilascio di tale documento, in luogo del documento di viaggio provvisorio attualmente in uso, anche a favore dei cittadini italiani che abbiano smarrito oppure abbiano subito il furto del proprio documento di viaggio.
La scelta di adottare l'ETD in luogo del precedente documento di viaggio è stata dettata anche dall'esigenza di fornire ai connazionali un documento provvisorio che abbia caratteristiche di maggiore sicurezza rispetto al documento di viaggio finora in uso.
L'ETD, infatti, è redatto in base ad un modello uniforme approvato da tutti i Paesi dell'Unione Europea, tradotto nelle 23 lingue ufficiali dell'Unione Europea, su carta di sicurezza con filigrana legalmente protetta da produttore ufficiale del documento (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) ed è identificato da un numero di serie progressivo e composto dalle lettere ITA, seguite da 5 cifre.
Così come precisato dal competente Ministero degli Affari Esteri, l'ETD, valido per un solo viaggio, per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento della destinazione finale, consentirà ai connazionali di far rientro in Italia o nello Stato di residenza permanente oppure, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.
Appare opportuno precisare, infine, che l'emissione dell'ETD verrà assicurata dalle Sedi mediante la compilazione manuale del documento, in attesa del completamento delle attività informatiche necessarie a produrre la stampa dell'ETD, il cui software per la gestione sarà disponibile a partire dal gennaio 2012.