Devono essere in possesso di questa licenza coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi.
Si precisa, inoltre, che tale licenza è obbligatoria per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti
preziosi da essi importati in Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.
Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e
perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra
pietra che sia unita a metalli preziosi).
La competenza al rilascio della licenza è del Questore, al quale occorre presentare il modulo (pdf 47 kb), corredato della relativa documentazione:
- copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa
- dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione
- dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesta la propria qualità di commesso viaggiatore o piazzista ovvero dichiara di essere
iscritto nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.
- dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società
indicando,altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società.
- dichiarazione ddi consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste
dagli artt. 11,12 e 131 del T.U.L.P.S.
- dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività.
La licenza ha durata permanente.