L'articolo 52/1 del Codice della strada definisce i ciclomotori (ovvero i "motorini") come veicoli con le seguenti caratteristiche:
Tali specifiche tecniche devono essere strettamente osservate dal costruttore e non possono essere modificate.
Alla luce delle nuove disposizioni i motrorini devono anche essere assicurati come tali e il conducente deve essere munito della relativa patente di guida (categoria A). Il conducente che ha una patente di guida di categoria B può condurre anche il motorino oltre alla autovettura.
l Codice della strada ribadisce il concetto poco più avanti: "Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli" (art. 52/4).
DM Infrastrutture e Trasporti - 8 settembre 2010 Rinnovo della patente o del patentino per ciclomotore a soggetti di età prossima agli 80 anni