Tutti coloro che, maggiorenni e minorenni, intendono condurre un ciclomotore e non sono provvisti di patente di guida,
devono conseguire il certificato di idoneità alla guida mediante esame presso il competente Ufficio periferico del Dipartimento per i
Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la disciplina indicata nell'art. 116 cds (cosiddetto patentino).
Chi ha raggiunto la maggiore età entro il 30 settembre 2005 può ottenere il patentino con la sola frequenza di un corso di aggiornamento. Per gli altri invece, dopo il corso, è necessario superare un esame.
Il patentino può essere soggetto a revisione, sospensione o revoca, nel caso in cui vengano meno i requisiti fisici del conducente. Ha la medesima scadenza prevista per la patente "A".
Nel caso in cui la patente venga sospesa in conseguenza di violazione del codice della strada, il titolare non può condurre nessun veicolo a motore, compreso il ciclomotore. Una sola eccezione: chi ha la patente sospesa per l'eccesso di velocità (art. 142, comma 9, 9bis cds) può condurre il ciclomotore durante il periodo di sospensione.
Conducenti stranieri o comunitari
Il conducente straniero o comunitario può guidare in Italia il ciclomotore immatricolato nel nostro paese utilizzando la patente di guida (non il patentino) rilasciata nel Paese di origine.
Nel caso in cui invece guidi in Italia il proprio ciclomotore che abbia documenti di immatricolazione esteri, può utilizzare il permesso di guida previsto nel Paese di provenienza.