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Lavoro autonomo
Per lavoro autonomo si intende un'attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, inclusa la costituzione di società di capitali o
di persone o l'assunzione di cariche societarie.
L'ambasciata o il consolato italiano rilasciano il visto di ingresso per lavoro autonomo con l'indicazione dell'attività che si intende
svolgere.
Tale visto deve essere rilasciato o negato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro 180 giorni
dalla data del rilascio.
Entro 8 giorni dall'arrivo in Italia, è necessario fare richiesta del permesso di soggiorno, presentando la seguente documentazione:
- domanda compilata e sottoscritta dall'interessato;
- fotocopia di tutto il passaporto o altro documento di viaggio (pdf 17 Kb)
- risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che si intende intraprendere in Italia;
- possesso dell'eventuale iscrizione in albi e registri;
- attestazione dell'autorità competente che non ci sono motivi ostativi al rilascio di autorizzazioni o licenze per tale attività;
- dimostrare di disporre di idonea sistemazione abitativa;
- possesso di un reddito annuo comunque superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione alla spesa sanitaria. In sostituzione del
reddito, anche di una garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
17-11-2007