L'ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri che:
Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.
Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d'ingresso o di transito.
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.
Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.
Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza (pdf 202 KB), entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova.
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero.La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Dall'8 agosto 2009 è introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano (l.94 del
15/7/2009). Pertanto, chi entra o soggiorna in maniera irregolare in Italia commette il reato di immigrazione clandestina, punito con
un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
I cittadini stranieri che entrano o soggiornano in Italia illegalmente sono denunciati al giudice di pace e rimpatriati. Il Questore, pertanto,
dopo aver eseguito l'espulsione o il respingimento dello straniero, ne dà comunicazione allo stesso giudice di pace che pronuncia sentenza
di non luogo procedere.