Il Servizio Sanitario della Polizia di
Stato nasce, quale struttura autonoma, nel 1962 con la legge n. 885 con la quale vengono stabilite le dotazioni organiche e le funzioni
istituzionali degli Ufficiali Medici del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Nel 1981 la legge di riforma n. 121 del Nuovo Ordinamento
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza istituisce, altresì, il ruolo professionale dei sanitari e il ruolo del personale che espleta
attività tecnico-scientifica o tecnica, regolamentati dai D.P.R. 338/82 e 337/82.
Il Servizio Sanitario si occupa di tutelare la salute del personale avvalendosi di medici, di psicologi, di infermieri, di tecnici e di operatori.
Circa i compiti dei medici il Dlgs 334/2000 - "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato", stabilisce che i
sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le
seguenti attribuzioni:
• provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla
verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
• provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;
• in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in
operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni;
• svolgono attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, coloro che
hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché
quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di
quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;
• rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;
• provvedono all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato e partecipano, con voto deliberativo, alle
commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame
pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;
• partecipano al collegio medico legale di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;
• svolgono, presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;
• fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo
319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092;
• svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali;
• non possono esercitare l'attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza.
Inoltre, stabilisce che:
• i primi dirigenti medici dirigono le divisioni della Direzione Centrale di Sanità o gli Uffici Periferici di pari livello, svolgono
funzioni ispettive e di vice consigliere ministeriale, presiedono le commissioni per l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati ai
concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato e possono altresì presiedere commissioni medico legali;
• i dirigenti superiori medici dirigono i Servizi della Direzione Centrale di Sanità, coordinano, con funzioni di consigliere
ministeriale aggiunto, l'attività di studio e di ricerca in materia sanitaria e svolgono funzioni ispettive.
Per l'espletamento dei compiti di Istituto, il Servizio Sanitario si avvale del personale della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici
della Direzione Centrale, gli Uffici Sanitari Provinciali presso le Questure, gli Uffici Sanitari presso gli Istituti di Istruzione e i Reparti
Mobili della Polizia di Stato e l'Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali - 3° Settore - Sanitario del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Il Servizio Sanitario è costantemente impegnato nell'approfondimento di tematiche emergenti nel campo della salute e della sicurezza del
personale della Polizia di Stato provvedendo all' aggiornamento e partecipando anche ad impieghi speciali a richiesta di altre Amministrazioni,
alla collaborazione con gli organi competenti all'attività di Polizia Giudiziaria ed Investigativa.
Collabora, inoltre, in ambito P.O.N. alla realizzazione di programmi di addestramento avanzato nel settore delle emergenze sanitarie insieme ad
altri Reparti.
Forma il personale all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa.
Partecipa ai rilievi di alcol e di sostanze psicotrope nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'uso di droghe.
Svolge, infine, attività di consulenza psicologica per gli operatori coinvolti in particolari eventi critici causati dal servizio.