A richiesta dell'interessato è possibile entrare in Polizia direttamente, senza concorso.
Norma di legge e requisiti
La persona deve essere in possesso dei requisiti previsti nel seguente articolo di legge:
Art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. - Possono essere nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili nel ruolo
degli agenti e assistenti della Polizia di Stato ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti,
nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio,
con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma
1, delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico, i quali ne facciano esplicita richiesta, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:
Accertamento dei requisiti psico-fisici-attitudinali
La Polizia di Stato a seguito della richiesta dell'interessato, dopo aver verificato che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti,
convoca la persona per sottoporla agli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali ( artt. 3 e 4 del decreto del ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198), per mezzo di apposite commissioni (costituite con decreto del
Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 28 aprile 2005, n
129)
Il richiedente, qualora giudicato idoneo al servizio di polizia dalle commissioni esaminatrici è nominato allievo agente della Polizia di
Stato ed è ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile, della durata di 6 mesi, in una delle Scuole di polizia presenti sul
territorio italiano. In caso di superamento del corso inizia un periodo di 6 mesi da Agente in prova. Al termine è nominato Agente effettivo
e assegnato ad un Reparto o Ufficio non nella regione di residenza.