Assunzione diretta in Polizia per gli aventi diritto
A richiesta dell'interessato è possibile entrare in Polizia direttamente, senza concorso.
Norma di legge e requisiti
La persona deve essere in possesso dei requisiti previsti nel seguente articolo di legge:
Art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. - Possono essere nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano esplicita richiesta, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti politici;
- essere muniti del diploma della scuola media dell'obbligo;
- aver compiuto il diciottesimo anno di età (art. 1 del D.M. 6 aprile 1999, n. 115);
- non aver superato il trentesimo anno di età per i ruoli ordinari mentre per i ruoli tecnici non vi sono limiti di età;
- non essere stati espulsi dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici;
- essere in regola, per i candidati di sesso maschile, nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
- non avere riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ed essere in possesso dei requisiti attinenti alla moralità e condotta di cui agli articoli 8 e 124 del regio decreto, n. 12 del 30 gennaio 1941, così come richiamati dall'art. 26 della legge n. 53 del 1° febbraio 1989.
Accertamento dei requisiti psico-fisici-attitudinali
La Polizia di Stato a seguito della richiesta dell'interessato, dopo aver verificato che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti, convoca la persona per sottoporla agli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali ( artt. 3 e 4 del decreto del ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198 e dalle allegate tabelle), nonchè dal DPR 17 dicembre 2015, n. 207 che prevede, tra l’altro: 1) sana e robusta costituzione fisica;2) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile, per mezzo di apposite commissioni (costituite con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 28 aprile 2005, n 129), .
Il richiedente, qualora giudicato idoneo dalle commissioni suddette è nominato allievo agente ovvero allievo operatore tecnico della Polizia di Stato ed è ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile, della durata minima di 4 mesi, in una delle Scuole di polizia presenti sul territorio italiano. In caso di superamento del corso inizia un periodo di 6 mesi da Agente ovvero Operatore in prova. Al termine è nominato Agente o Operatore effettivo e assegnato ad un Reparto o Ufficio nella regione di residenza.
(modificato il 28/06/2016)