La querela è prevista dagli artt.336 e 340 del Codice di Procedura Penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio per i quali invece è prevista la denuncia.
Si tratta della dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.
Non sono previste regole particolari per il contenuto della querela; è necessario però che ci sia la descrizione del fatto-reato, e che risulti chiara la manifestazione di volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
Nell' elenco in basso si trovano le domande tipo che più frequentemente ci vengono poste dai cittadini.
Entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato.
Entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne)Come può essere presentata?
Il querelante o il suo avvocato possono ritirare (remissione) la querela precedentemente proposta, dandone notizia in forma orale o scritta all'autorità o all'ufficiale di polizia giudiziaria
La remissione di querela può avvenire anche in forma tacita, quando accadono fatti palesemente contrari
alla volontà di persistere nella querela.
La querela proposta per alcune ipotesi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni è irrevocabile.
Attenzione
Perché la querela sia archiviata la remissione deve essere accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a
dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al reato.